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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2019

Benefici contributivi alle coop sociali per l'assunzione di persone detenute o internate

Con la Circolare n. 27 del 15.02.2019 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’accesso ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno.

 

Lo sgravio contributivo, pari al 95%,  spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato; sono esclusi i rapporti di lavoro domestico mentre sono compresi i rapporti di lavoro intermittente e le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.


Lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, se l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno, mentre relativamente a detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, la durata è per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo (ovviamente l’assunzione deve essere avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione).


La circolare definisce ed indica nel dettaglio le procedure da seguire per essere ammessi al beneficio.