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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2020

Bilanci 2019 ai tempi del coronavirus: le scadenze ed i contenuti

Ai sensi dell’art.106 del decreto “Cura Italia”, in deroga agli artt. 2364, c. 2, e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata in prima convocazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 29 giugno 2020.

 

Circa le modalità di svolgimento, in ottemperanza con la necessità del distanziamento sociale, lo stesso articolo  dispone che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

 

L'assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6 C.C. in ogni caso senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

 

Per le società a responsabilità limitata (e quindi, per analogia, si presume anche per le cooperative il cui statuto faccia rinvio a quel regime) può essere prevista, sempre in deroga alle disposizioni di legge e statutarie, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

 

C’è da considerare inoltre che la diffusione del virus rappresenta un accadimento successivo alla data di chiusura del bilancio 2019, un evento eccezionale che in nessun modo poteva essere previsto entro il 31.12.2019.

 

Seguendo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 29, pertanto, questo fatto non comporta variazioni nei valori di bilancio, come già avvenuto in passato anche per le catastrofi naturali (per esempio i terremoti).

 

Però sarà necessario provvedere a un'opportuna informativa in sede di nota integrativa o di relazione sulla gestione, commentando l’andamento economico, finanziario e patrimoniale della cooperativa nei primi mesi del 2020, nonché l'impatto che tale avvenimento presumibilmente produrrà nei mesi successivi.

 

Da ultimo, è opportuno che gli amministratori, i sindaci ed i revisori valutino l'impatto del tutto rispetto alla continuità aziendale: nel malaugurato caso che venisse meno la prospettiva della continuità aziendale, infatti, gli amministratori possono in maniera motivata arrivare a proporre anche la liquidazione della società, mentre in caso di “semplici” dubbi circa la continuità aziendale, sarà opportuno esplicitare le iniziative e le modalità attraverso le quali gli amministratori ritengono si possano ripristinare  le condizioni (equilibrio economico, finanziario e/o patrimoniale) tali da traguardare  il superamento dello stato di crisi.