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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2019

Bilancio delle cooperative: peculiarità e novità 2019

Nell’imminenza delle scadenze legate all’approvazione dei bilanci, ci pare opportuno richiamare alcune novità e/o specificità che ineriscono alle società cooperative.

 

Quanto alle peculiarità proprie delle coop, si ricorda che gli amministratori e i sindaci sono tenuti a documentare la condizione di prevalenza (o meno) nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i relativi parametri: quest’obbligo, previsto e descritto dall’articolo 2513 del Codice civile, vale sempre per tutte le cooperative; inoltre, ai sensi dell’articolo 2545 del Codice civile, “gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico”.

 

Con specifico riguardo all’ultimo punto, di seguito espongo alcune tematiche che possono riguardare tutte le società cooperative ai fini di una esaustiva compilazione della relazione mutualistica:

 

·         politiche relative all’ammissione di nuovi soci: occorre tener presente che la norma contenuta nell’articolo 2528 c.c. stabilisce che “gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci”. Si tratta quindi di cogliere l’opportunità di relazionare sull’ammissione dei nuovi soci nell’ambito della relazione più complessiva sulla mutualità (domande accolte o respinte; incidenza delle scelte sul requisito della prevalenza mutualistica di cui all’articolo 2513 c.c.; gestione e trattamento dei soci speciali, se presenti; grado di attenzione ai giovani o alle donne; politiche di formazione degli aspiranti soci e/o dei soci appena ammessi);

·         mutualità prevalente: evidenziare i motivi di un’eventuale riduzione della percentuale del requisito della prevalenza mutualistica di cui all’articolo 2513 c.c., considerando che l’attenzione alla riduzione della percentuale relativa al requisito della prevalenza mutualistica è giustificata non solo per i riflessi fiscali che una perdita del requisito stesso potrebbe comportare, ma anche per comprendere se la riduzione dell’attività mutualistica dipenda da una difficoltà della cooperativa a rinnovare la compagine sociale o ad una progressiva perdita di “appeal” della cooperativa rispetto ai lavoratori o agli utenti;

·         ristorno: motivi del mancato ristorno e della misura del ristorno rispetto ad altre destinazioni facoltative degli avanzi di gestione;

·         dialettica democratica interna: forme ed intensità della partecipazione dei soci (compreso ruolo e produttività delle commissioni consultive e/o dei comitati territoriali, delle sezioni soci ecc.); formazione dei soci e degli amministratori;

·         informazioni sull'’andamento economico delle eventuali società controllare e relativi effetti sul servizio mutualistico: elementi particolarmente importanti ai fini di una esaustiva rappresentazione della gestione mutualistica della cooperativa, per comprendere i motivi che hanno portato ad investire risorse finanziarie in società di scopo, il grado di coerenza di tali investimenti con l’attività economica propria della cooperativa, gli effetti che la partecipazione in altre società hanno prodotto sulla tenuta complessiva dell’iniziativa imprenditoriale della cooperativa e sullo svolgimento dello scambio mutualistico con i soci.

 

Alle cooperative nostre associate che praticano il prestito sociale abbiamo fornito - con circolare - ulteriori specifiche istruzioni.

 

 

Per quanto riguarda la corresponsione dei dividendi, l’assemblea ordinaria dei soci, in sede di destinazione dell’utile di esercizio, potrà deliberare una remunerazione massima fino al 9,50% del capitale sociale versato pro rata temporis fino alla data di chiusura dell’esercizio (per i dividendi eventualmente deliberati dal 14 settembre 2018 al 21 marzo 2019, ancorché pagati o accreditati successivamente, deve essere applicato il limite massimo del 7,50%).

 

Ricordiamo anche che il comma 6 art.4, L. 31 gennaio 1992, n.59 prevede la possibilità di una ulteriore maggiorazione, in misura non superiore al 2%, della remunerazione del capitale sociale dei soci sovventori.

 

Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art.7 L.59/92, una ulteriore quota degli utili di esercizio può essere destinata alla rivalutazione gratuita dell’importo versato ed eventualmente già rivalutato delle quote e delle azioni dei soci cooperatori e sovventori, nella misura massima annualmente stabilita dall’Istat.

 

Inoltre. per le società per cui scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nel 2019 (argomento cui è dedicato un apposito articolo su questo stesso numero di Infolega), è opportuno che tale adeguamento sia adottato già nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio 2018, anche per consentire al nuovo organo di esplicare con maggiore efficacia la propria funzione già nel corso dell’esercizio 2019.

 

 

Con l’occasione, ricordiamo anche quanto già pubblicato sul nostro Infolega riguardo agli obblighi  di comunicazione e trasparenza fissati con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 04/08/2017, n. 124): in particolare, ci riferiamo all’obbligo di rendere pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori ad € 10.000 attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio (si inizia proprio quest’anno, con il bilancio chiuso al 31/12/2018).

 

Sull’argomento in data 16/3/2019 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati

 

 

Inoltre si informa che è online il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese" volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.


La guida, che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci nel 2019, è scaricabile da questa pagina .

 

 

Enrico Casarino