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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Maggio 2019

Bilancio non approvato: riflessioni

Riportiamo di seguito integralmente una nota pubblicata su Tuttocamere (portale informativo del sistema camerale).

L’approvazione del bilancio di esercizio è un adempimento fondamentale per tutte le società di capitali. Tuttavia, nella pratica può accadere che, per varie motivazioni legate all’inerzia di amministratori o dell’assemblea, o ad insanabili dissidi tra i soci, si arrivi alla mancata approvazione del bilancio di esercizio.

Questo scenario può palesarsi, ad esempio, quando non siano raggiunti i quorum in assemblea oppure quando la maggioranza esprima un voto negativo alla rappresentazione fornita dall`informativa di bilancio. Potrebbe ancora succedere che si generi un dissidio tra soci paritetici che porti allo stallo deliberativo.

In questi casi è opportuno conoscere quali sono i profili di responsabilità per l’organo amministrativo, e le conseguenze in termini sanzionatori per la società, legate al mancato deposito del bilancio presso l’ufficio del Registro delle imprese.

A questo riguardo, due sono pertanto i quesiti che ci poniamo e a cui cercheremo di dare una risposta:

1) nonostante il bilancio non venga approvato, va ugualmente depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese?

2) la mancata presentazione del progetto di bilancio al Registro imprese, nel caso in cui questo non sia approvato, può determinare la comminazione di specifiche sanzioni per gli amministratori che non provvedano a depositarlo?

 

Per quanto riguarda il primo quesito, da una attenta lettura delle norme, la risposta non può essere che negativa. Stando, infatti, a quanto stabilito dall’articolo. 2435 (per le SpA) e dall’art. 2478-bis, comma 2 (per le Srl) del Codice civile, in linea di principio, devono essere depositati al Registro delle imprese solo “bilanci approvati” dall’organo assembleare e non i “progetti di bilancio”.

In entrambi gli articoli si stabilisce, infatti, che “Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio …., deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese ….”.

L`approvazione sembra dunque essere l`elemento necessario a seguito del quale scatta l`obbligo del deposito.

Sulla base di tale indicazioni di legge numerosi Registri delle Imprese non permettono agli amministratori il deposito di una documentazione non approvata dall`assemblea.

Secondo alcuni interpreti, un motivo per cui il bilancio non approvato non vada depositato presso il Registro delle imprese lo si ricava anche dal fatto che la situazione descritta e le informazioni contenute nel bilancio non approvato non hanno alcuna valenza per essere considerate informazioni utili per i soggetti terzi, vanificando la ratio della pubblicazione del bilancio come prescritta dalla legge.

Tale impostazione è stata però criticata da altri studiosi, in quanto rischia di produrre una forte limitazione di carattere informativo. Infatti, un progetto di bilancio, seppur non approvato, ma corredato dalle motivazioni per la sua non approvazione, fornisce comunque un riferimento informativo, seppur parziale o incompleto, circa l`andamento della società.

Secondo tale filone di pensiero – che ci permettiamo di preferire - la pubblicazione avrebbe comunque un valore informativo per i terzi assai maggiore rispetto alla mancata pubblicazione del bilancio.

La mancata approvazione del bilancio può portare anche a risvolti a carattere fiscale. L’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001, impone alle società di capitali il versamento dell’IRES dovuta a saldo in base alla dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nei termini. La mancata approvazione del bilancio, quindi, non è fonte di esenzione per la società dal versamento delle imposte a suo carico, e nemmeno dalla presentazione nei termini della propria dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda i possibili profili sanzionatori a carico degli amministratori, in caso di mancato deposito del bilancio a seguito della mancata approvazione dello stesso da parte dell’assemblea, la giurisprudenza è ormai orientata nel ritenere che la sanzione amministrativa, di cui all’articolo 2630 c.c., non possa essere comminata per questa fattispecie (Tribunale di Brescia 13 maggio 2002).

La sanzione è infatti prevista nel caso di “ritardato o omesso deposito del bilancio”, e non per la “mancata o tardiva approvazione del bilancio”.

 

Sull’argomento relativo al deposito presso il Registro delle imprese del bilancio non approvato è intervenuto anche il Ministero dello sviluppo economico nella circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014, con la quale sono state fornite le istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

Tra i casi particolari che vengono analizzati, nel presentare il modello B (relativo al deposito dei bilanci e delle situazioni patrimoniali), alla lett. f), il Ministero, nel prendere atto che alcuni uffici del R.I. accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del Giudice del Registro, si è limitato a precisare che, in questo caso, “il deposito del bilancio non approvato va effettuato con il modulo S2, con l’indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito di bilancio non approvato”.

In pratica viene concessa la possibilità di iscrivere al Registro delle imprese il verbale di assemblea che contiene le motivazioni della mancata approvazione, con allegato il progetto di bilancio non approvato.

Ricordiamo che tale assemblea deve comunque essere stata convocata nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 2364, 2368, 2369, 2478-bis e 2479-bis del Codice civile e che, nonostante tutto, per svariati motivi, per la stessa o non è stato raggiunto il quorum costitutivo/deliberativo, o che nella stessa si sia deliberato espressamente di non approvare il progetto di bilancio redatto dagli amministratori.

Naturalmente, per tale deposito, vanno pagati i diritti previsti per il deposito degli atti e non quelli previsti per il deposito del bilancio.

Non è tuttavia escluso che alcuni uffici del Registro delle imprese, sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere e da depositare, si rifiutino di accettare il deposito del bilancio non approvato.

Principio questo sicuramente incontestabile, ma riteniamo che sia possibile, e in alcuni casi doveroso, conciliare tale principio con il principio della completezza, ricostruibile alla luce dell’intera ratio del sistema di pubblicità commerciale del Registro delle Imprese, secondo il quale sono da ritenere  iscrivibili, anche in difetto di espressa previsione normativa, quegli atti che, come nel caso in questione, possono fornire un contenuto informativo importante e fondamentale per i terzi circa l’andamento della società interessata.