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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2019

Capitale sociale: i limiti ai dividendi e alla rivalutazione

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei loro statuti, tra le altre cose, il divieto di distribuire dividendi - sul  capitale effettivamente versato - in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo.

 

Ai fini delle destinazioni dell'utile di bilancio 2018, pertanto, si dovrà fare riferimento all'ultima emissione dei buoni postali fruttiferi (n. TF120A190322 con decorrenza dal 22.03.2019), che fissa nel 7,00% il tasso di interesse massimo spettante: tale interesse, aumentato di 2,5 punti, porta la remunerazione massima possibile al 9,50%.

 

Come noto, poi, l'entità massima ammessa per la remunerazione degli apporti dei soci sovventori (art. 4 L. 59/1992) e degli azionisti di partecipazione cooperativa (art. 5 L. 59/1992) corrisponde alla percentuale massima spettante ai dividendi, aumentata fino a 2 punti: relativamente al bilancio 2018, pertanto, si attiva alla remunerazione massima dell'11,50%.

 

Infine l'art. 7 della legge n. 59/1992  prevede che una quota dell'utile d'esercizio possa essere destinata alla rivalutazione gratuita dell'importo versato - ed eventualmente già rivalutato - delle quote o delle azioni dei soci cooperatori e sovventori, nella misura massima annualmente stabilita dall'Istat per la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

L'indice di riferimento per l'anno 2018 è stabilito nell'1,1% rispetto al 2017.