La scelta imprenditoriale dei criteri di gestione aziendale non è sindacabile dal giudice: che “l’obiettivo perseguito dall’imprenditore sia esso una maggiore efficienza, un incremento della produttività, e quindi del profitto, ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie, è indipendente dalla sussistenza del giustificato motivo oggettivo che si sostanzia in ogni modifica della struttura organizzativa dell’impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa, a meno che esso obiettivo, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si riveli pretestuoso è carente di veridicità“.
Questo è ciò che ha affermato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3819 del 14 febbraio 2020.