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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2019

Cassazione: il minimo retributivo per i soci lavoratori è nei CCNL più rappresentativi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7047 del 12.03.2019, ha nuovamente ribadito un principio ormai consolidato: ”in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria” l’art. 7, comma 4, del D.L. n, 248/2007 attribuisce  riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

 

Quanto sopra, considerando tali contratti capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all’art. 36 della Costituzione.

 

La Suprema Corte, inoltre, ribadisce che il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi complessivo, cioè inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva.

 

Infine, tale trattamento rappresenta un limite al di sotto del quale non è possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo di cui alla legge 142/2001: eventuali disposizioni di tale genere sarebbero nulle in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro del citato art. 36 della Costituzione.