La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19302 del 18 luglio 2019, ha affermato la legittimità del licenziamento di un dipendente, al fine di aumentare gli utili aziendali, se la soppressione del posto di lavoro è la diretta conseguenza di una riorganizzazione.
Pertanto non è indispensabile dimostrare lo stato di crisi perché si configuri il giustificato motivo oggettivo: ad avviso della Corte, il giudice di merito non può sindacare scelte relative alla gestione dell’impresa che competono esclusivamente al datore di lavoro.