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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2018

Cassazione: licenziamento al termine del periodo di prova

Con ordinanza n. 18268 dell11 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento adottato al termine del periodo di prova, anche se il lavoratore interessato ha prestato la propria opera, con le stesse mansioni, presso più datori di lavoro succeduti nell’appalto.

 

Infatti il patto di prova svolge la propria funzione di verifica del rapporto anche sotto l’aspetto fiduciario e non solo relativamente alla possibilità di svolgere determinate mansioni.

 

Testualmente, “il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova”.


Il lavoratore, utilizzando le regole generali, può impugnare il recesso dimostrando l’esito positivo della prova o che lo stesso è dipeso, unicamente, da fatto illecito del datore di lavoro.