Con sentenza n. 19732/2018 del 13/3/2018, la Corte di Cassazione, a proposito di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo con applicazione dell’ art. 18 comma 7 dello Statuto dei lavoratori, ha stabilito che, pur in assenza di specifici criteri individuati dalla legge per tale ipotesi, occorre comunque applicare “in via analogica, i criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità, dettati dall’art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991 per i licenziamenti collettivi”.
Per quel che riguarda la tutela riconosciuta al lavoratore, in conseguenza di tale violazione il dipendente non ha diritto alla reintegra ma alla tutela indennitaria.