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Ed. Novembre 2018

Cassazione: rifiuto di svolgere mansioni non corrispondenti alla qualifica

La Corte di Cassazione (sentenza n. 24118 del 3 ottobre 2018) ha stabilito che un lavoratore non può, a priori, rifiutare l’adempimento di una prestazione non corrispondente alle mansioni relative alla propria qualifica.

 

Infatti, egli è tenuto ad eseguire le disposizioni datoriali, ex art. 2086 e 2014 c.c. , salva la facoltà di  chiedere in giudizio che la sua prestazione lavorativa venga ricondotta all’interno della qualifica di appartenenza.

 

La Suprema Corte ha aggiunto che il lavoratore “può legittimamente rendersi inadempiente invocando l’art. 1460 c.c. solo nel caso di totale inadempimento dell’altra parte o se l’inadempimento datoriale sia tanto grave da incidere irrimediabilmente sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale connessa allo svolgimento delle nuove mansioni“.