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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Maggio 2014

Certificato penale e rapporto di lavoro con minori

Si segnalano alcune rilevanti novità introdotte con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 - Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2014 ha inserito il reato di adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), fra i delitti contro la personalità individuale, rispetto ai quali può sussistere la responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

L’art. 2 prevede l’implementazione delle norme del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (T.U. sul Casellario giudiziale) ed infatti inserisce nel citato T.U. l’art. 25 bis – intitolato Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro - che impone un nuovo obbligo in capo ai datori di lavoro.

Infatti, a decorrere dal 6 aprile 2014, chiunque intenda impiegare al lavoro una persona, per lo svolgimento di attività professionali o anche attività volontarie organizzate, comportanti contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25, ciò per verificare se il prestatore è incorso in condanne riferite agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undieces del Codice penale (prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale e adescamento minori) e per accertare l'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

La nuova disposizione, inserita nel T.U. sul Casellario giudiziale, qualifica come soggetto interessato colui che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate e lo abilita dunque, nei suddetti circostanziati casi, a richiedere il Certificato penale riferito ad un altro soggetto, creando espressamente un nuovo obbligo in capo alle imprese che operano con utenti in

minore età.

Si segnalano in particolare le cooperative che operano nei servizi educativi, nelle mense scolastiche, nei

locali e luoghi in genere ove è possibile che avvengano contatti diretti e regolari con minori.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 del 11 aprile 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito, tra i quali:

  • l'obbligo riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro (non si applica ai rapporti di lavoro in essere)
  • l'obbligo non riguarda i rapporti di volontariato
  • sono tenuti alla richiesta del certificato anche i committenti, nel caso di instaurazione di rapporti di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori (a titolo esemplificato, vengono ipotizzate le collaborazioni anche a progetto e le associazioni in partecipazione)
  • l'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori
  • in carenza della certificazione è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire agli organi di vigilanza.

 

Il testo della circolare è scaricabile alla pagina http://goo.gl/Jk0ijN

Il Ministero della Giustizia ha aggiornato la pagina del proprio sito internet relativa alle modalità di richiesta del certificato penale: vedi  http://goo.gl/jizKFb