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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2019

Certificato penale per chi opera con minori

Il D.Lgs. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva UE 2011/93 contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, obbliga il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. 

 

L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro (subordinato o autonomo) e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6.04.2014). Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

 

il Ministero ha emanato delle faq con l’intento di risolvere alcuni dubbi interpretativi.

 

Tra queste, si segnala che datore di lavoro dovrà richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25-bis D.P.R. 313/2002 non ogni 6 mesi (che è la loro validità di durata) ma solo al momento dell'assunzione.

 

Inoltre, è stato chiarito che per “attività professionali o attività volontarie organizzate” si intendono tutte le professioni o i lavori (ad es. quelli di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.