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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2020

Come recuperare l’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica?

Riceviamo dallo studio legale Ivaldi il seguente contributo che volentieri pubblichiamo

 

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La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23 ottobre 2019, ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme nazionali istitutive dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica (D.L. n. 511/1988, art. 6) in quanto incompatibili con la normativa europea (Direttiva 2008/118/CE), precisando che la normativa interna dovesse in realtà essere disapplicata dal legislatore italiano già dal momento dell’entrata in vigore di quella europea, mentre quest’ultimo ultimo in modo del tutto illegittimo ha provveduto a disapplicarla solo nel 2012.

 

Prima di illustrare quali conseguenze determineranno in concreto le pronunce della Corte di Cassazione, occorre soffermarsi sulle addizionali provinciali.

 

In sintesi, le addizionali provinciali erano aliquote applicate ai consumi mensili non domestici (quindi non relativi alle abitazioni private) di energia elettrica fino a 200.000 kwh. L’ammontare effettivo di tale aliquota variava da Provincia a Provincia con un importo che poteva essere ricompreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh e quindi per un massimale annuo di circa € 25.000,00.

 

Chiarito l’impatto economico che l’aliquota poteva avere sul costo annuo dell’energia sostenuto dalla singola impresa, occorre capire le conseguenze derivanti dalle menzionate pronunce.

 

Ebbene, una volta dichiarata l’incompatibilità e la disapplicazione della normativa istituiva, il prelievo di tali importi, ancorché derivante da una normativa statale, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione deve conseguentemente considerarsi ora per allora illegittimo.

 

La Suprema Corte, infatti, ha avuto cura di precisare come l’utilizzatore finale che risulterà in possesso dei requisiti di fatto e di diritto richiesti, la cui sussistenza dovrà quindi essere preventivamente valutata, possa agire in giudizio innanzi al Tribunale Civile competente al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.

 

Tuttavia, sebbene l’applicazione delle addizionali provinciali sia avvenuta sui consumi di energia elettrica dal 2007 al 2012 e la stessa sia stata dichiarata ora per allora illegittima, l’azione di restituzione potrà avere ad oggetto esclusivamente gli importi corrisposti nel biennio 2011-2012 essendo oramai trascorso il termine di prescrizione ordinario di 10 anni previsto dalla legge precludendo così il recupero delle somme versate negli anni precedenti.

 

Resta in conclusione da domandarsi nei confronti di quale soggetto si possa intraprendere l’azione giudiziale volta al recupero delle somme corrisposte.

 

Ed è qui che sorge una problematica di non scarsa rilevanza, perché se è pur vero che la richiesta di pagamento di tali aliquote avveniva per il tramite della bolletta inoltrata dal fornitore all’utilizzatore finale, la natura di tali costi era tributaria (i fornitori quindi provvedevano solamente a recuperare tali importi per lo Stato in forza della legge all’epoca vigente). È per questo motivo che le varie compagnie fornitrici stanno respingendo ogni forma di rimborso spontaneo, in quanto, effettivamente, provvedevano solamente ad applicare una normativa tributaria allora vigente (a ciò si aggiunga che le compagnie per ottenere il rimborso dallo Stato di quanto restituito agli utilizzatori finali, debbano fare i conti con varie difficoltà legislative: in sostanza lo Stato è colpevole di aver generato questa situazione, ma si nasconde dietro cavilli legali anziché assumersi le sue responsabilità, lasciando compagnie e utilizzatori finali – privi di qualsiasi colpa - a farsi la “guerra” tra di loro).

 

Ad ogni buon conto, la Corte di Cassazione ha precisato espressamente che l’utilizzatore finale potrà esperire l’azione di recupero nei confronti del fornitore di energia elettrica al quale ha provveduto a versare tali aliquote e solo ed esclusivamente, in casi di eccezionale difficoltà nell’esperimento dell’azione giudiziale nei confronti di tale soggetto (ad esempio per il fallimento del fornitore), direttamente all’Amministrazione finanziaria.

 

Con questa breve nota informativa si spera di aver fornito un utile contributo in merito alle possibilità di recupero degli importi illegittimamente corrisposti, lo scrivente Studio, in ogni caso, resta a completa a disposizione per offrire la propria consulenza ed assistenza.