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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2021

Contributo a fondo perduto nella fascia 10-15 milioni di euro

Il D.L. 73/2021 (Sostegni-bis) è intervenuto a favore degli operatori colpiti dal Covid con un nuovo contributo a fondo perduto. Inizialmente, il nuovo contributo era accessibile anche agli operatori con ricavi o compensi tra i 10 e i 15 milioni di euro nel 2019 (soggetti solari), ma la disposizione è stata successivamente espunta dal decreto (ad opera del D.L. 99/2021) riservando il beneficio solo in caso di proventi lordi 2019 inferiori a 10 milioni di euro. Peraltro, analogo limite era previsto nel Decreto Sostegni (D.L. 41/2021).
Un emendamento approvato alla Camera in fase di conversione del decreto ripristina e definisce puntualmente l'intervento a favore dei soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'art. 32 del Tuir), nonché dei soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir), o compensi in denaro o in natura (di cui all'art. 54, c. 1 del Tuir) superiori a 10 milioni di euro e non superiori a 15 milioni di euro, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (D.L. 41/2021 e D.L. 73/2021). La nuova platea comprende, pertanto, soggetti con ricavi e compensi nella fascia 10-15 milioni di euro che potranno accedere alle seguenti misure.
Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (art. 1 D.L. 41/2021), che spetta in caso di perdita di almeno il 30% del fatturato medio 2020 sul 2019, calcolato applicando il 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi 2019, con un massimo di 150.000 euro.
Contributo “ulteriore di cui all'art. 1, cc. 1-3 Decreto Sostegni-bis oppure contributo “alternativo di cui ai cc. 5-13 del Decreto Sostegni-bis.
Il contributo ulteriore spetta in misura pari al contributo ex D.L. 41/2021, mentre il contributo alternativo è determinato applicando il 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1.04.2020-31.03.2021 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1.04.2019-31.03.2020. In entrambi i casi vige il limite di 150.000 euro.
Diversa agevolazione spetta, qualora i nuovi beneficiari non abbiano diritto al contributo previsto dal Decreto Sostegni. In tal caso spetterà solamente il contributo alternativo, ma la misura sale al 30% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1.04.2020-31.03.2021 e l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1.04.2019-31.03.2020. Permane il limite di 150.000 euro.
Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai contributi a fondo perduto contenute nel Decreto Sostegni e nel Decreto Sostegni-bis.
Per ottenere il contributo bisogna presentare una domanda che dovrà fare i conti con il framework degli aiuti di Stato Covid, nella nuova versione del 28.01.2021. La perdita di fatturato superiore al 30% consente di accedere al massimale complessivo (per Gruppo) di 10 milioni di euro.
Aspettiamo, adesso, la definitiva conversione del decreto al Senato che dovrebbe intervenire senza modifiche.