La Legge 190 del 29 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), entrata in vigore dal 1/1/2015, ha introdotto (art. 1 – comma 610) una modifica all’art. 5 della legge 381/91.
Al comma 1 dell’art. 5 della Legge 381/91 è aggiunta la seguente frase: “Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”.
L’Alleanza delle Cooperative Sociali, con propria nota, ha sottolineato come la modifica non metta in discussione lo spirito della legge 381/91, ma vada “coerentemente a coniugarsi con quanto già previsto dall’ex AVCP (Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici) nella propria Determinazione n. 3 dell’ 1/8/2012 “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012)”.
E’ infatti ancora pienamente valida la seguente indicazione procedurale contenuta nelle stesse linee guida per cui:
“Si suggerisce, pertanto, che, nell’ambito della programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi (a prescindere dall’avvenuta adozione del programma facoltativo di cui all’art. 271 del Regolamento), l’ente individui le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991. E’ poi possibile procedere alla pubblicazione, sul proprio profilo committente, di un avviso pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di legge regionale), l’ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l’esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. In tali casi, nella lettera di invito, l’ente specifica gli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula della convenzione ed i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche presentate da parte delle cooperative.”
La nota dell’ACI Sociali conclude pertanto nel senso “che, anche alla luce della nuova formulazione, la sostanza e l’applicabilità del comma 1 dell’art.5 della l. 381/91 siano pienamente salvaguardate, quale modalità:
- legittima e contemplata dalla legislazione nazionale e comunitaria, frutto di condivisione di un percorso progettuale che vede collaborare stazione appaltante, servizi socio sanitari locali e cooperazione sociale di tipo b) per il conseguimento di obiettivi correlati all’inserimento -o reinserimento- lavorativo di persone svantaggiate, altrimenti difficilmente collocabili e occupabili.
- pienamente coerente con il rispetto dei principi generali di trasparenza e corretta amministrazione, che quindi le stazioni appaltanti possono mantenere ed anzi sviluppare in materia di acquisti a valore aggiunto sociale”.