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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2019

Coop sociali, prestazioni socio-sanitarie Iva 5%

L'Agenzia delle Entrate, in risposta a un'istanza di interpello, è ritornata sul tema dell'opzione tra l'Iva e l'esenzione nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali, svolte dalle cooperative sociali nei confronti di particolari categorie di "soggetti svantaggiati”.


L'Agenzia, dopo aver ripercorso le modifiche normative della L. 208/2015, ribadisce quanto già chiarito con la circolare 31/E/2016, precisando ulteriormente che le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10, c. 1 D.P.R. 633/1972, rese da cooperative sociali, sia direttamente sia in forza di convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter), sono da assoggettare all'aliquota Iva del 5%, senza alcuna possibilità di optare per il regime di esenzione.

 

L’Agenzia precisa altresì che le prestazioni di carattere socio-assistenziale rese e fatturate con aliquota IVA del 5% agli enti che le finanziano, garantiscono il diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR 633 del 1972, assolta a monte sugli acquisti di beni e servizi necessari all’espletamento delle medesime prestazioni.