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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2019

Cooperative ed applicazione degli ISA

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20 del 09.09.2019, ha risposto, tra l’altro, al seguente quesito: “Una società cooperativa che operi prevalentemente (95%) a favore dei propri soci può considerarsi esclusa dall’applicazione degli ISA?”.

 

Come noto, gli ISA sono i nuovi “indici sintetici di affidabilità fiscale”

 

L’Agenzia ha precisato in proposito che nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente non è prevista alcuna causa di esclusione dall’applicazione degli ISA; rimane valido peraltro il chiarimento già fornito con la circolare n. 110/E del 1999 che, in merito agli studi di settore, indicava come il perseguimento di fini mutualistici potesse incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti; pertanto, in caso di attività svolte in via non esclusiva, se ne ricorrono le indicazioni, potrà essere fornita indicazione, nelle note aggiuntive, del fatto che il perseguimento di fini mutualistici abbia inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato della applicazione degli ISA.

 

La stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 17 del 2 agosto 2019 ha altresì precisato quanto segue:

  • sono escluse dall’applicazione dell’ISA le sole “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”;
  • gli ISA non si applicano alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (si ricordas che le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto);
  • gli ISA non si applicano ai soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” –codice attività 49.32.10 o di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” –codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U.