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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2018

Cooperative tra avvocati: chiarimento

L’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale; di conseguenza, anche sul piano fiscale, alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applichino le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società, da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa.

 

Così ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018.

 

Pertanto una società tra avvocati, costituita ai sensi della Legge 247/2012, deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare a IRES il reddito prodotto e a IRAP il valore della produzione.

 

Per scaricare il testo della risoluzione n. 35/E/2018 clicca qui