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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2020

Coopfond e il 3% dell'utile

Com’è noto, l'utile d'esercizio delle società cooperative è soggetto ad alcune destinazioni obbligatorie (30% alla riserva legale; 3% al fondo mutualistico ex art. 11 L. 31/1/1992, n. 59, disposizione ripresa dall'art. 2545-quater cod.civ.) mentre la parte rimanente è destinata secondo le previsioni statutarie.

 

Le cooperative aderenti ad una Associazione riconosciuta, entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio, devono procedere al versamento allo specifico fondo costituito dall'associazione di appartenenza, utilizzando il c/c (postale o bancario) del fondo medesimo, mentre quelle non aderenti o aderenti ad associazione che non abbia istituito il fondo, devono provvedere mediante modello F24.

 

Tale versamento è esente da Ires e deducibile dal reddito ai sensi dell'art. 11, c. 9 L. 59/1992, come confermato anche dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare 18/5/2002, n. 53/E.

 

Al di sotto dell'ammontare minimo di 10,33 euro il versamento non deve essere eseguito.

 

L'importo da versare è pari al 3% dell'utile netto di esercizio (voce 21 del Conto Economico) maggiorato delle eventuali somme destinate (pre-accantonate) alle riserve indivisibili e al netto della quota parte dell'utile destinato al ripianamento delle perdite di esercizi precedenti e a ristorno ai soci.

 

Il fondo mutualistico istituito da Legacoop è il COOPFOND e il versamento del 3% si può effettuare:

 

TRAMITE POSTA sul CCP N. 000042591008;

 

TRAMITE BANCA

 

BPER

Fil. 2 Bologna

IBAN: IT 74 U 05387 02402 000035073842

 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Ag. 2 Bologna

IBAN: IT 03 F 01030 02402 000000983086

 

La cooperativa che aderisse a più Associazioni deve ripartire la cifra in quote uguali; nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno (nuova adesione ad associazione o venir meno dell'adesione stessa), il versamento deve essere effettuato pro rata temporis rapportato a giorni.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere 27/2/2013, n. 34462, ha precisato che l'omissione del versamento, oltre alle sanzioni pecuniarie, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura (es. contributi pubblici), senza escludere l'adozione di provvedimenti dell'autorità di vigilanza ex art. 12 D.Lgs. 220/2002 (gestione commissariale, scioglimento coattivo o liquidazione coatta amministrativa).