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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2020

Coronavirus e slittamento termini

La recente situazione di emergenza sanitaria correlata al cd. corona virus (covid-19) ha condotto il Governo ad emanare tutta una serie di provvedimenti di natura agevolativa e sospensiva, fra cui, in particolare, due proroghe di termini; o meglio, una proroga vera e propria (riferita alla dinamica operativa della procedura di allerta di cui al “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”) ed una sostanziale riapertura dei termini (la nomina dell’organo di controllo o del revisore). Invero quest’ultima misura non è stata direttamente dettata dall’emergenza sanitaria. Entrambe le fattispecie riguardano comunque anche le società cooperative.

 

Partiamo dalla prima, ossia dalla proroga di sei mesi (dal termine originario fissato al 15 agosto 2020 ed ora, in forza dell’art. 11 del D. L. 2 marzo 2020, n. 9, differito al 15 febbraio 2021) degli obblighi di segnalazione dei “fondati indizi della crisi” posti a carico degli organi di controllo societari (ossia, del sindaco unico o del collegio sindacale, del revisore contabile o della società di revisione) e di alcuni creditori pubblici qualificati. Come risaputo, il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ha individuato una procedura di allerta e di composizione assistita della crisi d’impresa ed al fine di prevenire e, laddove possibile, di anticiparne la risoluzione, ha disposto che gli organi di controllo societari nel caso acquisiscano la consapevolezza di essere di fronte ad una possibile crisi economica o finanziaria da parte dell’impresa che è oggetto di controllo ovvero di revisione, debbano, senza indugio, segnalare agli amministratori dell’impresa la sussistenza di detti elementi, fissando un termine non  superiore a giorni trenta entro cui gli amministratori dovranno rispondere e comunicare le eventuali soluzioni ed iniziative intraprese. Qualora la risposta venga ritenuta dagli organi di controllo societari insoddisfacente ovvero venga omessa, gli stessi dovranno con immediatezza informare un organismo esterno di composizione assistita della crisi (OCRI) costituito presso ciascuna camera di commercio con il compito di gestire il procedimento di allerta ed assistere il debitore nel procedimento di composizione assistita. Pari obbligo di segnalazione viene altresì posto a carico di alcuni creditori pubblici qualificati che sono individuati nell’Agenzia delle Entrate, nell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e nell’Agente della Riscossione, qualora verifichino la sussistenza di importi di debito di rilievo, accumulati nel tempo, da parte dell’impresa debitrice. Orbene, tali segnalazioni, che sicuramente in un contesto economico difficile quale quello in cui stiamo vivendo sarebbero state effettuate per molte imprese, con probabile effetto dirompente sulla relativa continuità operativa, vengono differite di sei mesi, concedendo un poco di tempo e di respiro in più, anche per consentire alle imprese di implementare la propria strumentazione amministrativa volta a rilevare in anticipo gli eventuali indizi di crisi e conseguentemente approntare tutte le iniziative più opportune (organizzative, commerciali, finanziarie) finalizzate al superamento di detta condizione. Si sottolinea, in ogni caso, che il differimento di cui in oggetto ha riguardato solo gli obblighi comunicativi. Rimane fermo, e già operativo dal 16 marzo dello scorso anno, l’obbligo da parte delle imprese collettive di dotarsi di un assetto organizzativo adeguato, ex art. 2086 del Codice Civile, ai fini della “ … tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”. Così come rimane fermo ed egualmente già operativo l’obbligo da parte degli organi di controllo societari di “ … verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico e finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione …”. L’inosservanza di detto obbligo, qualora la crisi dell’impresa dovesse divenire irreversibile e condurre quindi ad una soluzione giudiziale liquidatoria, potrebbe configurare rilevanti responsabilità in capo ai medesimi organi di controllo.

 

La seconda fattispecie è costituita dalla sostanziale riapertura dei termini (considerato che il termine ultimo era scaduto il 16 dicembre u.s.) che ha riguardato la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti prevista dal novellato art. 2477 del Codice Civile, nell’articolazione come modificata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Detto termine, in oggi appunto scaduto, è stato “riaperto” dall’art. 8, comma 6-sexies, della legge 28.2.2020 n. 8 (cd. decreto milleproroghe), il quale ha disposto che le società a responsabilità limitata e le società cooperative, in relazione alle quali ricorrono i requisiti di legge, devono provvedere alla nomina degli organi di controllo o del revisore “… entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’art. 2364, secondo comma, del codice civile”. Ora, posto che sempre in conseguenza della drammatica emergenza sanitaria che purtroppo non sembra ancora scemare e sta portando via tante e tante persone care, il recente D. L. 18/2020 (cd. Cura Italia) ha previsto, all’art. 106 comma 1°, che “… in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”, ne consegue che anche la nomina dell’organo di controllo o del revisore può essere differita sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. In termini temporali entro il 28 giugno 2020, ovvero per le società a responsabilità limitata o per le società cooperative che utilizzeranno la seconda convocazione, entro il successivo mese di luglio. Solo a mero titolo informativo, si ricorda che fra i requisiti di legge che rendono obbligatoria tale nomina, rientra il superamento, per due esercizi consecutivi, anche di uno soltanto dei seguenti limiti: a) totale attivo dello stato patrimoniale: euro 4.000.000; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 4.000.000; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. L’obbligo di nomina viene a cessare quando, per tre esercizi consecutivi, non viene superato alcuno di detti limiti. Attenzione, infine, al fatto che con la nomina dell’organo di controllo o del revisore effettuata in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2019, slittano in avanti i periodi annuali di osservazione per il supero dei limiti di cui prima che diventano, in tal modo, gli esercizi sociali 2018/2019.

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A cura di Gioacchino Dell’Olio