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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2022

D.L. N. 50/2022 - "DECRETO AIUTI" - Pubblicato il decreto-legge su energia e investimenti - Nuovi aiuti a famiglie e imprese

Approvato dal Consiglio dei ministri del 2 maggio 2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina". Il provvedimento - in vigore dal 18 maggio - rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

1) energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;

2) imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;

3) lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;

4) enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;

5) accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Per consultare il testo del D.L. n. 50/2022 clicca qui.

Per un approfondimento sui contenuti del decreto dal comunicato stampa del Governo clicca qui.

Per un approfondimento sui contenuti del decreto dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.

D.L. N. 50/2022 - “DECRETO AIUTI” - Credito d’imposta per gli autotrasportatori

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall' aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, con l’articolo 3 viene istituito un credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all’art. 24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise. Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell’attività, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d'imposta: - è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000); - non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap; - non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR); - è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

D.L. N. 50/2022 - “DECRETO AIUTI” - Semplificazioni per l’istallazione degli impianti rinnovabili - Più aree idonee per eolico e fotovoltaico - L’azienda agricola potrà vendere la corrente autoprodotta da fonti rinnovabili.

Dopo l’intervento del D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), agli articoli 6, 7 e 8 vengono previste ulteriori semplificazioni per le rinnovabili. 1) In particolare, all’articolo 6: a) viene allargato il novero delle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individuate dal comma 8, dell’articolo 20, del D.Lgs. n. 199/2021 ed integrate dal D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022). La disposizione, in particolare, aggiunge tra le aree idonee quelle non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (di cui al D.Lgs. n. 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici (articolo 6, comma 1, lettera a); b) vengono semplificate le procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee. Nello specifico, si prevede che le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee, dettata dall’articolo art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 199/2021, si applichi anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili (articolo 6, comma 1, lettera b); 2) All’articolo 7, viene disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA (articolo 7). Le deliberazioni in questione, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 14- quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministra zione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata. Di fatto, si innesca un meccanismo di silenzio-assenso tra Pubbliche Amministrazioni, che intende sopperire all’inerzia della Regione competente, realizzando un implicito potere sostitutivo. In sostanza, la valutazione ambientale positiva svolta in sede di VIA è sufficiente per il rilascio dell’autorizzazione unica, in caso di inerzia della Regione. 3) All’articolo 8 viene, inoltre, previsto un incremento delle rinnovabili per il settore agricolo, zootecnico e agroindustriale. Con le nuove norme, infatti, si prevede che nell’applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta. La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR, e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

D.L. N. 50/2022 - “DECRETO AIUTI” - Previsti nuovi contributi a fondo perduto bonus e crediti d’imposta

1) All’articolo 18 si prevedono nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina. Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico). I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.

Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:  aver subito, nell’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);  aver subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del decreto legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. L’importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre precedente l’entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:  60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;  40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021. Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale. È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. 2) Con l’articolo 19 si incrementa di 20 milioni di euro, la dotazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). 3) All’articolo 20, si stabilisce che, previa autorizzazione della Commissione Europea, ISMEA potrà concedere una garanzia diretta del 100% su nuovi finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022. Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti che prevedono:  un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione (comunque, non superiore a 35.000 euro);  l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 120 mesi. 4) Con l’articolo 21 si rafforza il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In particolare, la misura del credito d’imposta prevista dall’art. 1, comma 1058, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), per gli investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022), viene elevata dal 20 al 50%. 5) All’articolo 22 viene ritoccata anche la disciplina del bonus formazione 4.0. Nello specifico, le aliquote del credito d'imposta, previste dal comma 211, legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese. 6) All’articolo 23 viene potenziato inoltre il credito di imposta sale cinematografiche. A seguito dalla modifica apportata, il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche. Secondo la formulazione finora vigente, invece, il bonus era concesso nella misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive. 7) All’articolo 24 viene rifinanziato il fondo IPCEI con 150 milioni per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 150 milioni di euro per l’anno 2024. 8) All’articolo 25 viene istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni all’anno, per favorire l'attrazione di investimenti esteri e la rilocalizzazione delle imprese (reshoring) in Italia prevedendo anche la creazione di uno sportello unico che accompagni e supporti gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento. 9) L’articolo 29 prevede la possibilità di concedere finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per l’internazionalizzazione (gestito da SIMEST) per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Una quota dell’intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto. La misura, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di SIMEST, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. 10) All’articolo 35 viene previsto un bonus per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Avranno diritto al buono (nominativo e non cedibile) le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. È demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro il compito di definire le modalità operative. Le risorse stanziate ammontano a 79 milioni di euro. Il buono, utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare l’importo di 60 euro. 11) Con l’articolo 37 viene incrementato di 100 milioni di euro il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998 (Fondo affitti).