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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2022

D.L. N. 73/2022 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il decreto legge, all’articolo 3, riscrive alcune date del calendario fiscale: Al comma 4, viene inoltre modificata la norma che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della soglia da 250,00 a 5.000,00 euro per il differimento del versamento dell’imposta. Il pagamento dell'imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000,00 euro (e quindi non più a 250,00 euro);

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro (e quindi non più a 250,00 euro). Dunque, la soglia monetaria prevista per il differimento del versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell’imposta di bollo dovuta per i primi due trimestri dell’anno è innalzata da 250,00 euro a 5.000,00 euro. Pertanto, se l’importo da versare per le fatture emesse nel primo trimestre 2023 non supera 5.000,00 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre); se l’importo da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente, a 5.000,00 euro, il bollo può essere versato entro il 30 novembre.