Dal 1° gennaio 2018 è soppresso l’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile soltanto in caso di una nuova assunzione (al raggiungimento, quindi, del numero di sedici dipendenti).
E’ perciò scattata la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto Legislativo n. 151/2015), che prevede l’obbligo di assunzione del soggetto disabile dal 15° dipendente.
Le aziende che abbiano da 15 a 35 lavoratori dipendenti, se non hanno ancora provveduto a tale assunzione, hanno 60 giorni di tempo dal 1/1/2018 per mettersi in regola.
Per tali aziende, l’invio del prospetto informativo (previsto entro il 31 gennaio per tutte le aziende che abbiano avuto cambiamenti occupazionali) può essere considerato effettuato se viene trasmessa la richiesta di avviamento del disabile entro i 60 giorni di cui sopra.
La sanzione per mancata assunzione del disabile ammonta a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Si ricorda che, nel calcolo dei lavoratori che possono far scattare la soglia dei 15 dipendenti, non si computano i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno in essere, oltre al vincolo associativo, un ulteriore rapporto di natura subordinata (art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001).
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