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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2020

DECRETO RILANCIO e contributi a fondo perduto

Riceviamo dallo studio legale Ivaldi il seguente contributo che volentieri pubblichiamo

 

 

 

 

In forza di quanto stabilito all’art. 25 del c.d. Decreto “Rilancio” sono stati stabiliti contributi a fondo perduto a sostegno delle aziende/cooperative colpite dall’emergenza Covid. Il Decreto è stato poi convertito in legge dal Parlamento in data 16 luglio 2020.

 

Il suddetto Decreto convertito ed il relativo Provvedimento emanato dal Direttore dall’Agenzia delle Entrate il 10 giugno 2020, hanno stabilito che al fine dell’ottenimento dei contributi a fondo perduto, non è richiesta la dimostrazione di una riduzione del fatturato per le aziende/cooperative che al 31 gennaio 2020 avessero il domicilio in un territorio dei Comuni in cui era già “in atto” uno stato di emergenza per altri eventi.

 

Tale ultimo inciso ha attirato particolare attenzione in quanto per tutto il territorio del Comune di Genova era stato prorogato lo stato di emergenza causato dal crollo del Ponte Morandi fino al 15 agosto 2020 con il D.P.C.M. del 31 luglio 2019 (avente valore di legge in quanto a sua volta emanato in forza di apposito D. Lgs.).

 

Pertanto in forza del combinato disposto di quanto previsto dal Decreto “Rilancio” convertito, dal Provvedimento emanato dal Direttore dall’Agenzia delle Entrate e dal citato D.P.C.M, tutte le aziende/ cooperative aventi la sede nel Comune di Genova avrebbero avuto diritto ad un contributo pari ad Euro 2.000, anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato.

 

Tuttavia, in palese violazione e contrasto con quanto disposto da tutte le suddette norme di legge e dal provvedimento del suo Direttore, l’Agenzia delle Entrate  nelle istruzioni per la compilazione della domanda del contributo a fondo perduto, ha limitato il diritto di ottenerlo alle sole aziende/cooperative aventi la sede nelle zone del Comune di Genova individuate dal Commissario Straordinario (Sindaco Marco Bucci) per la ricostruzione del Ponte ossia esclusivamente per quelle che si trovano nella ristrettissima area sotto/in prossimità del Viadotto, escludendo quindi tutte le altre site nel territorio del Comune.

 

In tale contesto caratterizzato dal fatto che delle “mere” istruzioni hanno derogato in modo a dir poco illegittimo a delle norme di legge ed al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, generando un’esclusione dal contributo a fondo perduto per molte aziende/cooperative, lo scrivente studio ha inviato apposito interpello all’Agenzia delle Entrate sulla questione – del cui esito vi terremo aggiornati - al fine di chiedere delucidazioni rispetto alla scelta effettuata che – come appena evidenziato – ha comportato la sottrazione del contributo per molte aziende/cooperative genovesi.

 

Tale soluzione adottata da parte dell’Agenzia delle Entrate appare una “beffa” per una città al cui stato di emergenza dichiarato a seguito del crollo del Ponte Morandi ed a tutti i correlati danni si è aggiunto – nel periodo in cui si discuteva della conversione in legge del Decreto “Rilancio” – la critica e nota situazione autostradale di giugno / luglio 2020 che perdura tutt’ora e i correlati effetti sulla viabilità cittadina, situazione – al pari di quella generatasi con il crollo del Ponte – foriera di plurimi e gravi pregiudizi.

 

In punto risarcimento danni conseguenti all’evento Ponte Morandi ed all’attuale situazione autostradale – visti anche i noti sviluppi del contenzioso tra Aspi e Governo – lo scrivente Studio che ha già avviato diversi contenziosi giudiziari sul tema resta a disposizione a fornire la propria consulenza e/o ogni eventuale chiarimento.