Come previsto dall’art. 24, comma 35, della legge n. 449/1997, a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale.
Per chi non avesse ancora pagato il diritto annuale relativo al 2015 è possibile regolarizzarsi con il meccanismo del ravvedimento operoso.
La regolarizzazione agevolata con il sistema del ravvedimento operoso è possibile entro un anno dalla scadenza ordinaria, ovvero entro il 16 giugno 2016 per il diritto annuale relativo al 2015.
Scaduto detto termine, invece si potrà soltanto regolarizzare il tributo e attendere l'irrogazione della sanzione con cartella esattoriale o emissione di atto contestuale.
Per effettuare il ravvedimento si dovranno utilizzare i tre codici predisposti dall'Agenzia delle Entrate (3850 = tributo, 3851 = interessi, 3852 = sanzione), e quindi compilare tre righe del modello F24, Sezione IMU e altri tributi locali. L'anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo.
Si ricorda che i versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852 non sono compensabili con altri tributi Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23 maggio 2003).