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Ed. Aprile 2024

DONNE VITTIME DI VIOLENZA - Nuovi fondi e sgravio contributivo fino a 8mila euro per le assunzioni - Le prime indicazioni dell’INPS

L’INPS, nella circolare n. 41 del 5 marzo 2024, si occupa dello sgravio dedicato ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro. La novità è prevista dall’articolo 1, commi 191-193 della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), per facilitare il percorso di uscita delle donne dalla violenza, con il loro inserimento nel mercato del lavoro. Per finanziare lo sgravio contributivo vengono destinati complessivamente 12,5 milioni di euro. Si tratta di una misura destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

Destinatarie del contributo sono le donne:

- residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane o comunitarie,

- oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

L'esonero si applica ai contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000,00 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (euro 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (euro 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Per ottenere lo sgravio al 100%, la donna lavoratrice deve possedere i seguenti requisiti alla data di assunzione:

- essere disoccupata;

- essere percettrice del Reddito di libertà o averne fruito nel 2023.

L’esonero contributivo in esame spetta per:

- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;

- le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;

- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.