info legacoop liguria

info legacoop liguria
logo info legacoop liguria
news sito aggiornato a Aprile 2024
La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2019

DURC e reato di falso ideologico

La presentazione di un’autocertificazione, resa in sede di DURC con contenuto ideologicamente falso integra il reato di cui all'art. 483 Codice penale: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

 

E’ quanto confermato dalla Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 32859 del 22 luglio 2019.

 

La decisione della Corte si fonda sulla ratio e sul tenore letterale della legge, che intende attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici e secondo la quale «le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale», in linea con l'art. 2699 cod. civ., che definisce la nozione di atto pubblico in riferimento al soggetto - notaio o altro pubblico ufficiale - che lo emana secondo le previste formalità, ed al potere conferitogli ad attribuirgli pubblica fede

 

Secondo l'art. 76 D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 sono considerate come rese a pubblico ufficiale, essendo la qualità del destinatario del tutto idonea a sancirne la destinazione ad essere trasfuse in atto pubblico.

 

La falsa autodichiarazione in disamina sostituisce il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) attraverso una dichiarazione resa alla pubblica amministrazione avente natura di autocertificazione ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in merito ad una qualità del dichiarante - regolarità INPS e INAIL - rilevante anche al fine di prevenzione e controllo dell'evasione. Con la conseguenza che solo il possesso della predetta autocertificazione - che tiene luogo del rilascio del DURC da parte degli enti interessati - legittima il dichiarante ad essere parte di una serie di rapporti pubblicistici.

 

Perciò la stessa natura della attestazione sostituisce, da un lato, una pubblica certificazione ed è, dall'altro, destinata a pubblico ufficiale, come specificamente statuito dal citato art. 76 d.P.R. 445/2000; mentre è l'art.47 ad attribuire, con formulazione generale e omnicomprensiva, efficacia probatoria alle dichiarazioni del privato rivolte alla pubblica amministrazione, sostitutive dell'atto di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.