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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2014

“DURC INTERNO”: il nuovo sistema

Come è noto, l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, subordina i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, - tra l’altro - al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cosiddetto DURC).

 

L’articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2007, prevede che l’INPS - per i benefici di propria competenza - verifica i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere il Documento “formale” previsto dall’articolo 4 del decreto stesso: il DURC “formale” è sostituito da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica (cosiddetti SEMAFORI) che danno luogo al cosiddetto “DURC interno” nell’ambito del “Cassetto previdenziale Aziende”.

 

 

L’INPS, con messaggio n. 2889 del 27 febbraio 2014, ha comunicato il nuovo processo di gestione del “DURC interno”: il nuovo sistema, operativo già da questo mese (aprile 2014), presenta nuove caratteristiche così riassumibili.

 

La richiesta del DURC interno non sarà più effettuata dal datore di lavoro, bensì dall’Istituto, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva. Con frequenza mensile (approssimativamente verso il 15 di ogni mese), i sistemi informativi centrali interrogheranno gli archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni d’irregolarità incompatibili con i benefici.

 

Si supera così la procedura della richiesta del DURC da parte del datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese di richiesta dei benefici.

Il sistema elettronico permetterà alle aziende il controllo della propria regolarità contributiva. Attraverso il portale INPS i datori di lavoro potranno verificare direttamente la propria situazione – all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende” - che potrà presentare:

- nessuna irregolarità (Semaforo verde);

- presenza di irregolarità (Semaforo giallo).

In presenza di irregolarità il datore di lavoro riceverà, via PEC, una comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”):

a) con l’indicazione delle irregolarità riscontrate;

b) l’invito a regolarizzare le irregolarità entro 15 giorni, superati i quali, sarà attivato il “Semaforo rosso” (DURC irregolare), con l’esclusione, ma solo per il mese in questione, dei benefici richiesti.

Qualora il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o sia accertata l’insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali attiveranno, all’interno del Cassetto previdenziale, una segnalazione positiva (Semaforo verde), che andrà a sostituirsi al precedente segnale di temporaneo allarme e assumerà il significato di DURC interno positivo.

Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attiveranno all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (Semaforo rosso) ed il datore di lavoro non potrà godere dei benefici sino al ripristino della situazione di regolarità.

Tale esclusione riguarderà solo il mese per cui è generato il “Semaforo rosso”, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali attiveranno nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte.