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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2020

Emergenza COVID-19: tutela lavoratori fragili

In questi mesi di emergenza COVID-19, la salvaguardia delle cosiddette “fragilità” nei lavoratori è divenuto quanto mai preponderante.

Talune patologie o caratteristiche fisiche potrebbero infatti portare ad una maggiore facilità di essere contagiati dal nuovo coronavirus nonché una più elevata incidenza di complicanze gravi all’insorgenza della malattia conclamata.

Già a partire dalla prima Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915, che conteneva indicazioni operative per il medico competente, la sorveglianza sanitaria nella fase emergenziale e poneva l’accento al tema delicato dei “lavoratori fragili”, lo Stato ha cercato di dare una definizione e una linea di indirizzo alla gestione delle fragilità.

A seguito della maggior conoscenza delle caratteristiche del Virus e delle sue implicazioni sulla salute delle persone, è stata redatta la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 4 settembre 2020 sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili. Una circolare che, tra i suoi aspetti positivi, fa più chiarezza sulla definizione di fragilità, ora più collegata a stati di salute gravati da patologie pregresse, fornendo utili e maggiori indicazioni operative sulla sorveglianza sanitaria e sull’attuale contesto normativo.

Oltre a tutte le misure che sono state approntate nel tempo dalle aziende, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria, in particolare in riferimento alla opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio da SARS-CoV-2 rispetto alle singole realtà produttive, tenendo conto dei dati sull’andamento epidemiologico nel relativo contesto territoriale”.

Nell’attuale quadro epidemiologico, nel quale ci si aspetta un potenziale innalzamento dei contagi, si definisce nell’ultima Circolare come la sorveglianza sanitaria sia fondamentale anche per il miglioramento continuo e il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure di contenimento, integrando anche un valido sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità dei lavoratore/della lavoratrice dipendente, demandando al medico competente l’accertamento della idoneità del lavoratore/della lavoratrice all’espletamento della mansione”.

Mentre nella Circolare di aprile si poneva l’accento prevalentemente sull’età (≥55 anni), a seguito delle ultime evidenze scientifiche, nonché sulle statistiche relative ai contagi degli ultimi mesi, sembrerebbe più opportuno che il concetto di fragilità vada individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.

In tale contesto quindi, la ‘maggiore fragilità’ nelle fasce di età più elevate della popolazione deve essere assolutamente correlata alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Tra i punti più salienti della recente Circolare vi è che ai lavoratori e alle lavoratrici “deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”.

E le eventuali richieste di visita “dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente”.

In quelle situazioni ove normalmente non vige l’obbligo di nomina del Medico Competente (specialmente realtà a rischio basso) vi è comunque possibilità per il datore di lavoro di nominare un medico competente, in base ad una nuova valutazione del rischio ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili o, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

  • l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
  • le Aziende sanitarie locali;
  • i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università”.

 

Link:

Circolare n. 14915 del 29/04/2020 Ministero della Salute:

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73956&parte=1%20&serie=null

Circolare n. 13 del 04.09.2020 Chiarimenti lavoratori fragili:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf

Dott. Giorgio Chiaranz - Responsabile Ufficio Gestione Integrata Coop. sociale Il Rastrello