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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Gennaio 2021

Fisco e lavoro, il piano Covid per il 2021

È stata pubblicata la L. 30.12.2020, n. 178, contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, in vigore dal 1.01.2021. Le novità sono diverse e toccano ambiti di ogni genere.
In materia fiscale è stato deciso di confermare anche per la durata del 2021 “l’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati che in principio era prevista solamente per il 2° semestre del 2020. È stata stabilita anche l’estensione, per ulteriori 5 periodi d’imposta dell’abbattimento della base imponibile fiscale del 50% per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la loro residenza in Italia prima del 2020 e che alla data del 31.12 risultino beneficiari del regime di favore ordinario.
Per quanto riguarda le assunzioni, sono stati predisposti alcuni incentivi aggiuntivi ed incrementati alcuni di quelli già previsti; tra i nuovi introdotti troviamo un esonero contributivo per l’assunzione di donne in via sperimentale per il biennio 2021-2022. Tra gli incentivi già esistenti, possiamo notare la modifica per l’incentivo all’occupazione giovanile. Si tratta dello sgravio contributivo per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato che passa da un massimo del 50% dei contributi versati dal datore di lavoro, ad un nuovo limite massimo pari al 100% degli stessi e il limite di età sale fino al 36° anno di età non compiuto (rispetto ai 35 previsti precedentemente).
È previsto, inoltre, un nuovo esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico e delle misure a sostegno del reddito giornalistico.
Per le Regioni collocate nel Sud Italia è stata approvata l’esenzione dell’esonero contributivo denominato “decontribuzione Sud”.
In materia di lavoro, vista la proroga dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, è possibile effettuare, una sola volta, il rinnovo o la proroga acausale di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata massima di 12 mesi, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi.
Alle aziende in crisi potranno essere riconosciute le tanto attese ulteriori settimane di trattamenti di integrazione salariale (Cigo, Cigd, Fis o FSBA) fino ad un massimo di 12 settimane da fruire in 2 diverse modalità:
- fino al 31.03 per i trattamenti di Cigo;
- fino al 30.06 per i trattamenti di Assegno ordinario e Cigd.