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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2012

Giro di vite contro le false cooperative

La conversione in legge del decreto sviluppo (Dl n. 83/2012) ha reso definitiva la modifica del sistema sanzionatorio disposta dall’articolo 46 per potenziare l’azione di contrasto nei confronti delle false cooperative.

Sottrarsi alle verifiche di vigilanza, non ottemperare alle relative diffide o omettere le comunicazioni sull’attività prevalente con i soci, dal 26 giugno costa alle cooperative una sanzione amministrativa da 50 mila a 500mila euro per ogni periodo d’irreperibilità o per ciascuna omissione.

La nuova sanzione pecuniaria si aggiunge al recupero delle agevolazioni, non spettanti all’ente che evita di sottoporsi alla vigilanza cooperativa (revisioni ordinarie, biennali o annuali, e ispezioni straordinarie), sia che venga esercitata dal Ministero dello Sviluppo economico direttamente sia che avvenga tramite le Associazioni nazionali di rappresentanza delle cooperative.

La nuova pena pecuniaria sostituisce la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali, introdotta dall’articolo 10 delle legge n.99 del 2009. Pertanto, la nuova sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche alle seguenti irregolarità comportamentali: a) omessa comunicazione informatica all’Albo delle società cooperative delle notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, previsto dall’articolo 2513 del codice civile, dell’esercizio in via prevalente dell’attività coni soci; b) omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della prevalenza mutualistica; c) ingiustificata o parziale inottemperanza, entro il termine prescritto, alla diffida ad adempiere impartita in sede di vigilanza.

 

Il riferimento normativo è il seguente: il decreto sviluppo n.83/2012 è stato convertito nella legge n.134/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11.8.2012; l’articolo 46 sopra citato ha aggiunto all’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 5-bis, il seguente comma:

“5-ter. - Agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell’autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell’irreperibilità. La stessa norma si applica alle irregolarità previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività”.