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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2019

Gli incentivi per chi investe nelle imprese sociali

I commi 3° e 4° dell’art. 18 del Decreto Legislativo n° 112 del 2017 sulla riforma dell’impresa sociale prevedono delle agevolazioni per le persone fisiche o giuridiche che investono nel capitale sociale di una o più società di capitali o cooperative che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. 

 

Come noto, tra le società cooperative destinatarie di questi investimenti rientrano le cooperative sociali e le altre cooperative, a mutualità prevalente o non prevalente, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale.

 

L’investimento per godere degli incentivi deve essere avvenuto dopo il 20 Luglio 2017, data di entrata in vigore del D.lgs 112/2017.

 

Le persone fisiche  possono detrarre il 30% della somma in tal modo investita dall’IRPEF – Imposta sui redditi delle persone fisiche lorda, l’investimento annuo non può superare 1.000.000 di Euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena l’integrale restituzione degli incentivi fiscali goduti,  maggiorati degli interessi legali.

 

I soggetti passivi IRES – Imposta sui redditi delle società (società di capitali o cooperative ed enti non commerciali, vale a dire associazioni, fondazioni e comitati) - possono dedurre dall’imponibile IRES il 30% della somma investita; in questo caso l’investimento annuo deducibile non può superare 1.800.000 Euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena l’integrale restituzione dell’agevolazione fiscale goduta maggiorata degli interessi legali.

 

Le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali descritte nei capoversi precedenti sono determinate da un decreto del Ministro del lavoro di concerto col Ministro dell’economia e con quello dello Sviluppo economico (6° comma).