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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2013

I diritti di controllo del socio

 

Esiste un diritto individuale del socio al controllo della gestione sociale? Tale diritto prevede anche la possibilità di estrarre copie della documentazione consultata dal socio stesso o da un suo professionista di fiducia?

 

Per rispondere a queste domande occorre verificare in primo luogo a quale regime (s.r.l. o s,p.a.) la singola cooperativa faccia rinvio: tale indicazione si ricava dallo statuto.

 

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e di ottenerne estratti a proprie spese. Inoltre i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste (tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società).

 

Se la cooperativa è “in regime di s.r.l.”, si applicherà invece il comma 2 dell'art. 2476 cod. civ.: i soci che non concorrono all'amministrazione hanno diritto di avere notizie dagli amministratori circa lo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri e i documenti relativi.

La nuova centralità del socio nell'ambito del sistema normativo della s.r.l. ha determinato una sostanziale estensione del diritto di controllo sopra descritto, sia per ciò che concerne i presupposti della norma, sia con riferimento al contenuto della stessa.

L'esercizio del diritto di controllo individuale dei soci di s.r.l. prevede la facoltà di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Tale diritto non soffre di alcuna limitazione se non quella del principio di buona fede e correttezza da parte del socio nell'esercizio di tale diritto: gli amministratori non possono opporsi all'esercizio di tale diritto, che comprende anche la possibilità del socio di estrarre copie fotostatiche della documentazione esaminata.

I soci, nell'effettuare il lavoro di raccolta della documentazione, tuttavia non potranno asportare gli originali della stessa dal luogo presso il quale il controllo avviene.

Il riferimento ai libri sociali va inteso nel senso che il socio ha diritto a consultare i libri obbligatori richiesti dall'art. 2478 cod. civ. (c.d. "libri societari"), ossia il libro dei soci, il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori, il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore, nonché i registri tenuti in osservanza di altre disposizioni di legge (si pensi, per esempio, al registro Iva, al registro degli infortuni, al libro matricola).

Per ciò che concerne invece "i documenti relativi all'amministrazione", l'opinione prevalente è quella di poter consultare tutto ciò che influenza le scelte gestionali e che possa risultare utile ai fini dell'espletamento del controllo. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle fatture, agli estratti conto, ai contratti stipulati dalla società, agli atti giudiziari e amministrativi, alle memorie e ai pareri dei professionisti, alla documentazione relativa a procedimenti contenziosi e così via.

In questo quadro di rafforzamento dei diritti di informazione e controllo, il legislatore ha messo a disposizione del socio la possibilità di promuovere l'azione sociale nei confronti degli amministratori e di chiedere con essa la revoca giudiziale nel caso sussistano gravi irregolarità. Il nesso tra questo potere e il diritto in questione è quello di strumentalità, consistente nell'attribuire al socio i poteri istruttori necessari per un incisivo controllo sulla gestione sociale al fine eventuale di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

 

Principali riferimenti normativi e giurisprudenziali:

- Art. 2476, comma 2, cod. civ.
- Art. 2545 bis cod. Civ.

- Trib. Ivrea 2 luglio 2005 (ord.)
- Trib. Biella 18 maggio 2005 (ord.)