Con i mesi di maggio e di giugno, terminata la fase delle approvazioni dei bilanci relativi all’esercizio trascorso, si vorrebbe buttare tutto alle spalle ed appena spunta il sole, distendersi e crogiolarsi su qualche spiaggia, in silenzio, lontani da rumori e pensieri. Purtroppo non è possibile; subito a seguire ecco gli appuntamenti con i modelli fiscali da predisporre, con le imposte da pagare e con quant’altro ancora resta prima di arrivare all’agognata tregua di ferragosto.
Ma andiamo con ordine e prima ancora di occuparci delle tasse da pagare, con l’approvazione del bilancio di esercizio 2014, qualora la nostra cooperativa abbia conseguito un avanzo di gestione, abbiamo da ricordarci della destinazione del 3% sull’utile di esercizio conseguito. L’articolo 11 comma 1° delle legge 31 gennaio 1992 n. 59 ha istituito i cd. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, prevedendo che le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo potessero costituire il proprio fondo mutualistico finalizzato appunto alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione. Il comma 4° del medesimo articolo 11 ha previsto che le società cooperative ed i loro consorzi, aderenti alle rispettive associazioni di categoria, siano tenute a destinare una quota degli utili annuali pari al 3% al Fondo mutualistico costituito dall’associazione di categoria a cui hanno aderito. Nel caso delle cooperative aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue il fondo mutualistico di riferimento è gestito da Coopfond che è una società per azioni costituita nel 1993 ad opera della medesima Lega Nazionale Cooperative e Mutue. Il Fondo mutualistico che si alimenta grazie alla destinazione del 3% degli utili annuali ed altresì degli eventuali patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione e dagli utili propri della gestione del fondo, permette l’attuazione di un sistema virtuoso della mutualità che ha visto attiva Coopfond, dalla sua costituzione, nella promozione di nuove imprese cooperative ovvero nel rafforzamento di quelle già esistenti, sia sotto forma di partecipazione al capitale di rischio ovvero di erogazione di prestiti finalizzati. I Fondi mutualistici operano sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive ed hanno l’obbligo di certificare il proprio bilancio.
Le società cooperative aderenti devono operare il versamento del 3% sugli utili annuali entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio cui si riferiscono gli utili assoggettati alla contribuzione del 3%. Ai fini del corretto calcolo del contributo del 3% sugli utili annuali occorre assumere come base imponibile la seguente: partendo dal risultato netto di esercizio (a), a questo, se positivo, occorre sommare eventuali preaccantonamenti a riserva indivisibile (b) ed eventuali accantonamenti effettuati per il versamento del contributo al fondo mutualistico (c); indi, si dovrà procedere a sottrarre eventuali perdite di esercizi pregressi riportate a nuovo (d) e gli eventuali ristorni (e). La base di calcolo (f), come così determinata, va moltiplicata per la quota percentuale prevista dall’art. 11 della L. 59/92 (attualmente il 3%). Si esemplifica la modalità di calcolo dianzi indicata nel seguente prospetto:
- risultato dell’esercizio
- eventuali preaccantonamenti a riserva indivisibile
- eventuale accantonamento ex art. 11 L. 59
- eventuali perdite di esercizio
- eventuali ristorni (deliberati dall’Assemblea dei Soci)
- base di calcolo: a) + b) + c) – d) – e).
Si precisa infine che: -) gli utili conseguiti possono essere destinati alla copertura di perdite pregresse, e quindi esclusi dalla base di calcolo del 3%, soltanto nel caso che non esistano riserve, a qualsiasi titolo accantonate, da utilizzarsi a tale scopo; -) Il versamento del 3% non va effettuato qualora l’importo risultante dal calcolo sia inferiore ad euro 10,33.
Il versamento al Coopfond può essere effettuato:
a) tramite POSTA sul CCP N. 000042591008
b) tramite banca su uno dei due conti sotto indicati:
UNIPOL BANCA Fil.61 Bologna – c/c 111000 - IBAN: IT 86 L 03127 02410 000000111000
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Ag. 2 Bologna – IBAN: IT 03 F 01030 02402 000000983086
Tutti i conti di cui sopra sono intestati a Coopfond S.p.A. - Via Guattani, 9 - 00161 Roma.
Per effetto di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 11 della precitata legge 59 del 1992, il versamento del 3% al fondo mutualistico è esente da imposte e deducibile dal reddito. Il comma 10 della medesima legge si preoccupa poi di far rientrare il corretto adempimento del 3% fra i requisiti mutualistici, posto che la mancata effettuazione del versamento del 3% al fondo mutualistico comporta la decadenza dai “ … benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente”.
Si precisa, infine, che la corresponsione di una quota di utili annuali (in oggi determinata nella percentuale del 3%) destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituisce un obbligo per tutte le società cooperative, siano esse aderenti ad una o più centrali cooperative ovvero non aderenti, senza che la previsione istitutiva di cui all’art. 11 delle legge 59/1992 valga a trasformare il suddetto obbligo generalizzato in un dovere solo per le cooperative beneficiate od addirittura in un mero onere da assolvere per poter fruire dei benefici riconosciuti (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 5599 del 15.03.2005).
Infatti, le imprese cooperative non aderenti ad alcuna associazione di categoria sono comunque tenute anch’esse al versamento del 3% sugli utili annuali conseguiti e la modalità di versamento avviene esclusivamente per il tramite del modello F24.
Qualora la cooperativa aderisca a più centrali cooperative il contributo del 3% dovrà essere ripartito fra i diversi rispettivi fondi mutualistici. Nel caso, invece, in cui la cooperativa abbia aderito ad un’associazione di categoria in corso d’anno, il contributo del 3% dovrà essere suddiviso in dodicesimi e dovrà essere versato in quota parte al fondo istituito dal Ministero ed al fondo istituito dall’associazione di categoria a cui si è aderito.
Il D. Lgs. n. 220 del 2002 e le successive norme di attuazione, relative al riordino dell’attività di controllo sugli enti cooperativi, hanno stabilito che l’attività di vigilanza nei confronti delle cooperative deve “ … accertare la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura”. Per cui il revisore che è preposto all’attività di vigilanza ordinaria e che si imbatte in una società cooperativa che non ha operato il versamento del 3% sugli utili annuali deve provvedere a diffidare la medesima cooperativa a sanare con immediatezza tale irregolarità.
(a cura del dott. Gioacchino Dell'Olio)