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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2021

Il credito d'imposta da locazioni per gli anni 2020-2021

Per la generalità dei contribuenti (esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro) il credito locazioni spetta nella misura del 60% del canone di locazione, leasing o concessione o nella misura del 30% del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, nel limite dell'importo effettivamente pagato. I mesi di riferimento hanno prima riguardato il periodo marzo/maggio 2020. Successivamente, è stato introdotto il mese di giugno 2020 (utilizzabile solo post approvazione europea, con la decisione 28.10.2020, n. 7595, pubblicata il 13.11.2020). Chi avesse utilizzato il credito relativo al mese di giugno prima di tale approvazione, deve versare una sanzione del 30% del credito utilizzato, con possibilità di ravvedimento operoso (chiarimento di Telefisco 2021).
Il credito spetta solo dopo il pagamento del canone; quindi, può spettare anche se il canone, per esempio, di marzo 2020 era stato anticipatamente pagato nel 2019 e anche se il canone, sempre di marzo 2020, è corrisposto nel 2021 (altro chiarimento di Telefisco 2021).
Sono poi introdotte categorie ritenute destinatarie e meritevoli di misure ulteriori: imprese turistico-ricettive (tra i soggetti più colpiti dalla pandemia), agenzie viaggio e tour operator, nonché le imprese interessate dalle restrizioni di novembre 2020, ossia ristoranti, palestre, piscine, alberghi, bar e centri estetici.
Le imprese turistico-ricettive (purché l'attività turistico-ricettiva sia prevalente, in caso di esercizio di più attività: Telefisco 2021) possono fruire del credito relativo ai canoni da marzo 2020 (o aprile 2020 se stagionali) ad aprile 2021 (L. 178/2020), indipendentemente dal volume di ricavi 2019 (quindi, anche superiore a 5 milioni di euro), così come le agenzie viaggio e i tour operator. Per le imprese turistico-ricettive, la misura del credito è incrementata al 50% (al posto del 30%).
Invece, per quanto riguarda le attività interessate dalle restrizioni di novembre 2020, ossia quelle di cui all'allegato 1 e 2 del Decreto Ristori, le aliquote rimangono invariate, ossia pari al 60% e 30%, ma i mesi di riferimento sono marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020.
La condizione per fruire del credito locazioni è che il fatturato/corrispettivi del mese X/2020 sia almeno inferiore al 50% del mese X/2019 e questo riferimento vale anche per i mesi 2021, ossia il mese X/2021 deve essere almeno inferiore al 50% del mese X/2019 (e non X/2020), poiché si fa riferimento all'anno in cui l'emergenza sanitaria non era ancora in essere (art. 2-bis D.L. 172/2020). La verifica del fatturato non deve essere effettuata per coloro che hanno domicilio fiscale/sede operativa in un Comune in stato di emergenza ancora in essere quando è iniziato lo stato di emergenza da Covid-19 oppure coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019.
Il credito può essere utilizzato in compensazione direttamente dall'affittuario (e in tal caso non sono previsti limiti temporali per l'utilizzo) oppure in sede di dichiarazione dei redditi, per compensare i debiti da essa emergenti, oppure può essere ceduto, tra gli altri anche al locatore. La cessione deve essere effettuata entro il 31.12.2021, termine entro cui, tra l'altro, il cessionario/locatore può utilizzare il credito ceduto.
La cessione avviene attraverso un modello che il cedente deve inviare attraverso i canali telematici dell'Agenzia e, dall'altra parte, il cessionario deve accettare prima di utilizzare il credito ceduto.
Si ricorda che il codice tributo del credito da locazioni maturato e utilizzato direttamente dal locatario è 6920, mentre quello da utilizzare da parte del cessionario è 6931.