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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2018

Il Decreto Di Maio dopo la conversione in legge

In data 11 agosto 2018 è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione (L. 9.08.2018, n. 96) del cosiddetto Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), già vigente dal 14.07.2018.

 

Tra le  modifiche apportate , vediamo le più significative.


Contratto a tempo determinato.

Confermato il ritorno delle causali in caso di durata superiore a 12 mesi e nelle ipotesi di proroga o rinnovo, nonché la restrizione del limite massimo di durata complessiva, ridotta a soli 24 mesi (rispetto ai precedenti 36), ma la nuova disciplina si applica ai contratti di lavoro stipulati dal 14.07.2018, nonché a proroghe e rinnovi successivi al 31.10.2018.

 

Per i nuovi contratti a tempo determinato occorre una di queste causali:


- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;


- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;


- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.


Non sono assoggettati all'obbligo della causale i contratti per attività stagionali: possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle citate causali.


Confermata anche la riduzione da 5 a 4 delle proroghe, rese possibili nell'arco dei 24 mesi di durata massima (ma comunque, sempre con motivazione necessaria dopo i primi 12 mesi di contratto).


Il contributo addizionale dell'1,40% a carico del datore di lavoro viene aumentato dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo, anche in caso di somministrazione.


 

Somministrazione di lavoro.

La legge di conversione conferma che le nuove causali si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito della somministrazione di lavoro: la necessità  di una causale riguarda esclusivamente l'utilizzatore e non l'agenzia di somministrazione.


Salvo  diversa previsione dei contratti collettivi, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza il primo gennaio dell'anno di stipula del contratto.

 

Indennità risarcitoria per licenziamenti in ambito “tutele crescenti. La legge di conversione conferma l'aumento da 4 a sei mesi dell'indennità che va riconosciuto al dipendente in caso di licenziamento illegittimo,nel limite minimo, e a 36 (dalle precedenti 24) nel limite massimo.

 

Ricordiamo infine, di seguito, le altre principali disposizioni oggetto del decreto convertito.

 

Ai datori di lavoro che nel 2019 e 2020 assumeranno giovani sotto i 35 anni a tempo indeterminato, sarà riconosciuto uno sgravio del 50% del versamento dei contributi previdenziali (escluso l'Inail) nel limite massimo di 3.000 euro annui.

 

Sono state introdotte misure per disincentivare la delocalizzazione, tra le quali il recupero delle quote di iperammortamento se i beni oggetto dell'agevolazione vengono ceduti o destinati a strutture produttive all'estero.

 

E’ stato disposto che tra le spese ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo non rientrino quelle sostenute per acquistare particolari beni immateriali (competenze tecniche e privative industriali relative a: invenzioni industriali/biotecnologiche; topografie di prodotto; semiconduttori; una nuova varietà vegetale) derivanti da operazioni con imprese appartenenti allo stesso gruppo.


Ci sono alcune misure per contrastare il gioco d'azzardo, tra cui il divieto della relativa pubblicità e particolari avvertimenti da riportare ben visibili sui tagliandi delle lotterie e sui giochi in genere con vincite in denaro.


Al Capo IV, l'art. 10 rende momentaneamente non operativo l'accertamento da redditometro almeno fino a che non verrà emanato il nuovo provvedimento del MEF, sentiti l'ISTAT e le associazioni dei consumatori.

 

L'art. 11 invece indica i termini per l'invio dello spesometro con cadenza semestrale, per il primo semestre 2018 al 30.09.2018 (perciò 1.10.2018) e per il secondo al 28.02.2019.

 

L'art.11-bis recepisce la proroga della fatturazione elettronica relativa alla cessione di carburante per autotrazione, mentre l'art. 12 ripristina l'esonero da split payment per i professionisti che emettono fatture successivamente al 14.07 verso le Pubbliche Amministrazioni.

 

L'art.12-bis ripropone anche per il 2018 la possibile compensazione di somme di cartelle esattoriali con crediti certi, liquidi ed esigibili maturati verso le Pubbliche Amministrazioni.