Il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è uno strumento di eProcurement pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze. Si tratta di un mercato interamente virtuale in cui le amministrazioni acquirenti e i potenziali fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on line contratti di fornitura legalmente validi. L'utilizzo della firma digitale infatti permette a PA e fornitori di conferire valore legale ai documenti pubblicati e consentire il perfezionamento dei contratti di acquisto.
Le PA possono ricercare, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici "abilitate" a presentare i propri cataloghi sul sistema. I prodotti ed i servizi sono presentati in cataloghi strutturati e descritti nel rispetto di formati standard e secondo le regole e le condizioni definite da Consip per ciascun bando merceologico. Gli acquisti possono essere effettuati secondo 2 modalità: l'Ordine diretto (ODA), cioè l'acquisto diretto da catalogo in base alle offerte pubblicate dai fornitori, o la Richiesta di offerta (RdO) grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze.
Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione è questo:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
Le imprese, in particolare, possono consultare tutti i bandi aperti qui:
Si può registrare ed abilitare la cooperativa qui:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/menu_livello_I/header/registrazione.html
Alla fine, per l'abilitazione come Punto ordinante e come Rappresentante legale è necessario il possesso della firma digitale.
E questo il link per il manuale – guida per l’abilitazione delle imprese: https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/MePA-Guida_abilitazione_Fornitore.pdf
Perché iscriversi al MEPA?
Il comma 3 bis - comma aggiunto dall’art. 23 comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – come modificato dall'art. 9, comma 4, del DL 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale “, convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014 prevede che “ 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.” (vedi http://www.codiceappalti.it/Art._33._Appalti_pubblici_e_accordi_quadro_stipulati_da_centrali_di_committenza.htm)
Nell’ambito della Provincia di Savona, ad esempio tra i Comuni di VADO LIGURE e QUILIANO si è istituita la centrale unica di committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo lo schema di convenzione (“accordo consortile”) composto da n.9 articoli, nel testo allegato alla deliberazione di cui qui vi fornisco il link: http://albo.comune.quiliano.sv.it/sites/albo.comune.quiliano.sv.it/files/dlc_00024_27-06-2014.pdf
Se un Comune non ha provveduto a costituire un accordo consortile con altri Comuni, deve ricorrere necessariamente al MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).
L’Ente pubblico in realtà può ancora acquistare fuori dal MEPA, se lo ritiene, qualora il ricorso all’esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica, ma di tale specifica condizione dovrà essere dato conto nella motivazione della determinazione a contrattare: questo il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sez. contr. dell’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013.