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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Febbraio 2019

Il ristorno: un utile ripasso...

L’articolo 2545-sexies del c.c. disciplina l’istituto del ristorno ai soci delle cooperative. Il ristorno non ha natura di diritto soggettivo del socio cooperatore, ma nasce in capo al socio solo e nella misura in cui l’assemblea deputata all’approvazione del bilancio d’esercizio deliberi (anche a seguito della proposta degli amministratori formulata nel progetto di bilancio) l’attribuzione di somme a tale titolo.

 

Il ristorno rappresenta una maggiorazione del compenso per il conferimento prestato (di servizi o di beni o di lavoro) dal socio o una diminuzione del costo sopportato dal socio per l’acquisizione di beni o servizi dalla cooperativa (coop. di utenza).

 

Anche la misura massima attribuibile a ciascun socio sarà diversificata a seconda del modello cooperativo: - - per le cooperative di utenza, ciascun socio non potrà avere un ristorno superiore al costo sostenuto per l’acquisizione dei beni e servizi;

- per le cooperative di conferimento:

· se di lavoro, si dovrà rispettare il limite imposto dall’articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 142/2001 (di cui si dirà nel paragrafo successivo),

· se diverse da quelle di lavoro, non vi sono disposizioni che prevedono limiti massimi in capo a ciascun socio.

 

Per le cooperative di lavoro, l’art. 3, comma 2, lett. b) della legge 142 del 3.4.2001 dispone che in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, l’Assemblea può deliberare un ristorno in misura, per ogni socio, non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e 2, lett. a) dello stesso art. 3/142.

 

Relativamente alla base di computo su cui applicare la percentuale del 30%, occorrerà prendere a riferimento le retribuzioni spettanti al socio nell’anno di riferimento, al lordo dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori soci (ed ovviamente, senza considerare quelli a carico del datore di lavoro).

 

Le retribuzioni sono quelle individuate nel regolamento interno e, pertanto, possono rientrare nella base di calcolo:

  • i trattamenti di cui al CCNL;
  • i trattamenti di cui al contratto integrativo territoriale;
  • i trattamenti di cui al contratto integrativo aziendale;
  • i trattamenti percepiti per la funzione espletata a titolo di superminimo o ad personam.

 

In sostanza, la percentuale del 30% va calcolata su tutto ciò che è dovuto per contratto collettivo, per legge, ovvero, per decisione unilaterale del datore di lavoro.

Di seguito forniamo alcune indicazioni in merito all’includibilità o meno di specifici istituti contrattuali.

 

Voci rientranti nella base di calcolo

- Indennità di trasferta

- Indennità sostitutive di mensa e ticket restaurant

- Quota a carico del datore di lavoro di contributi versati ad enti o casse assistenziali e a fondi pensione

- Valore convenzionale auto e alloggio (fringe benefit)

- Benefit derivante dalla concessione di prestito agevolato

- Fringe benefit diversi dai precedenti

- Quota di Tfr maturata nell’esercizio

 

Voci escluse dalla base di calcolo

- Rimborsi spese a piè di lista

- Rimborsi chilometrici

- Erogazioni liberali (es. valore economico del pacco dono).

 

 

(estratto dalla Circolare Rete Nazionale Servizi Legacoop prot. n. F77/RNS del 22 marzo 2007)

 

Si consiglia anche la lettura del nostro articolo pubblicato sul numero di dicembre 2014.