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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Febbraio 2020

Illegittima l'esclusione automatica / immediata del socio che abbia cessato il rapporto di lavoro

La Direzione generale vigilanza sugli enti cooperativi, in data 14 gennaio 2020, ha emanato la nota n. prot. 5457/2020 con la quale ha rivolto ai revisori e ispettori cooperativi precise istruzioni in tema di esclusione immediata del socio lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

 

In sintesi, questo il contenuto della nota:

  • non è possibile adottare in sede statutaria e/o regolamentare un criterio che renda sempre possibile l’esclusione del socio dalla cooperativa in modo automatico a seguito della cessazione del rapporto di lavoro sottostante (a differenza del caso inverso per il quale la risoluzione del rapporto associativo determina anche l’estinzione del rapporto mutualistico sottostante);
  • tale orientamento è suffragato dal principio di autonomia e prevalenza del rapporto associativo rispetto al rapporto di lavoro, ai sensi della legge 142/2001 (così come ricordato dalla circolare 18 marzo 2004, n. 10, del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale) e della giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. Sez. Un. 20 novembre 2017, n. 27436);
  • un criterio di automatismo permane in casi particolari dove è sempre legittimo il provvedimento di esclusione alla cessazione del rapporto di lavoro: licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro; applicazione della cd. clausola sociale per la quale, in caso di perdita di appalto da parte della cooperativa, vi è la conseguente assunzione del socio presso un diverso datore di lavoro; dimissioni del socio;
  • nelle altre fattispecie, in ossequio del perseguimento dello scopo mutualistico tipico delle cooperative di lavoro, queste ultime debbono assicurare al socio che abbia subìto un provvedimento di licenziamento un periodo minimo di permanenza allo scopo di assicurargli la possibilità di partecipare alla vita dell’impresa e alle relative scelte, potendo peraltro contribuire egli stesso alla ricerca di nuove occasioni di lavoro, così come prendere atto dell’oggettiva impossibilità della cooperativa di offrirgli occasioni di lavoro. Tale periodo minimo può durare dalla data del licenziamento fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si è sciolto il rapporto di lavoro ovvero almeno 6 mesi nel caso di procedura di licenziamento collettivo qualora ricorrano adeguate motivazioni da riscontro fattuale e documentale;
  • occorre modificare lo statuto e/o i regolamenti della cooperativa qualora contengano la previsione dell’automatica esclusione del socio a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio (es. “il rapporto associativo si estingue con la risoluzione del rapporto di lavoro”);
  • qualora lo statuto non contenga una previsione di automatismo assoluto, ma una mera facoltà dell’organo amministrativo di adottare il provvedimento di esclusione, occorre rendere coerenti il regolamento ai criteri enunciati dalle istruzioni della Direzione.