Con Decreto 23 marzo 2018, pubblicato nella G.U. n. 85 del 12/4/2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito i nuovi indici di affidabilità fiscale, che diventeranno operativi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Tra le categorie di contribuenti alle quali non si applicheranno gli indici:
1) le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
2) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
3) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
4) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.