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Ed. Aprile 2024

L. N. 18/2024 - L. N. 21/2024 - ASSEMBLEE SOCIETARIE ONLINE FINO AL 31 DICEMBRE 2024 - Legittime le clausole statutarie di convocazione telematica - Il punto della situazione

Durante la fase emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, il D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), successivamente convertito dalla L. n. 27/2020, aveva introdotto, all'articolo 106, una disciplina che consentiva di svolgere a distanza le assemblee di società ed enti non commerciali, anche in assenza di una previsione statutaria. Nello specifico, tale previsione consentiva lo svolgimento di assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che dovevano garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che si trovassero nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio. Tale normativa emergenziale era stata precedentemente rinnovata e il termine di cui al comma 7 del citato articolo 106 è stato a più riprese prorogato:

- dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 83/2020, convertito dalla L. n. 124/2020, come modificato dal D.L. n. 125/2020, convertito dalla L. n. 159/2020;

- al 31 luglio 2021, dall'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2021;

- al 31 dicembre 2021, dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito dalle legge n. 121 del 2021;

- al 31 luglio 2022, dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022;

- al 31 luglio 2023, dall’articolo 3, comma 10-undecies, dal D.L. n. 198/2022 (c.d. “Milleproroghe 2023”), convertito dalla L. n. 14/2023.

Oggi si sono in qualche modo accavallate due norme prevedendo due date diverse:

1) il D.L. n. 215/2023 (c.d. “Milleproroghe 2024”), convertito dalla L. n. 18/2024, all’articolo 3, comma 12-duodecies ha disposto la proroga al 30 aprile 2024;

2) la L. n. 21/2024 (c.d. “Decreto Capitali”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, all’articolo 11, comma 2 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2024.

Viene in sostanza prorogata la possibilità di procedere con modalità online per le assemblee di società, associazioni e fondazioni, anche in assenza di una clausola statutaria, fino al 31 dicembre 2024. Ciò rileva particolarmente con riguardo all'iter di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2023, in quanto i soggetti giuridici interessati potranno approvare l'ultimo bilancio mediante assemblee da remoto, anche qualora tale possibilità non sia contemplata nel proprio statuto. Ricordiamo che il comma 2 del citato articolo 106 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le S.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:  il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;  l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;  l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Con esclusivo riferimento alle società a responsabilità limitata, il successivo comma 3 consente - anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie - che l’espressione del voto avvenga mediante “consultazione scritta” o per “consenso espresso per iscritto”. Il comma 4, con riferimento alle società con azioni quotate, stabilisce che possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie - anche ove lo statuto disponga diversamente - un “rappresentante designato”, mirando a garantire una partecipazione efficace e rappresentativa degli azionisti. Il rappresentante designato può ricevere le deleghe di voto dai soci; in tal caso, l'avviso di convocazione può prevedere che l’intervento dei soci in assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, senza, quindi, la possibilità per gli stessi di intervenire all'assemblea. Questa possibilità si applica anche ad altre categorie di società, come: - le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, - le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, - le banche popolari e di credito cooperativo, - le società cooperative e - le società mutue assicuratrici (commi 5 e 6). Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni (comma 8- bis). In conclusione, fino al 31 dicembre 2024 le assemblee societarie si potranno tenere completamente a distanza in videoconferenza, anche in assenza di una specifica clausola statutaria. Ricordiamo che il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 200 del 23 novembre 2021, aveva a suo tempo ritenute possibili le assemblee online anche dopo l’emergenza Covid-19, stabilendo il principio che “Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”. L’avviso di convocazione potrà indicare che le assemblee si svolgano anche solo su piattaforme telematiche, in un luogo virtuale, omettendo, dunque, l’indicazione del luogo fisico. Per quanto riguarda una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, parrebbe chiaro che l’uso dei mezzi di telecomunicazione consentirebbe un miglior dialogo e favorirebbe l’intervento in assemblea anche ai soci di minoranza e dall’estero. Segnaliamo, infine, che alla Camera dei deputati è in discussione un disegno di legge (A.C. 1532-ter-A) recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore”, che risulta dallo stralcio delle disposizioni in esso contenute (artt. 10, 11 e 13), dal disegno di legge A.C. 1532, recante Disposizioni in materia di lavoro. All’articolo 13 viene disposta una modifica all’articolo 24 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), con la sostituzione del comma 4 nel seguente:

« 4. Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza ».

                                                                                                              Fonte: TuttoCamere