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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Gennaio 2022

L. N. 234/2021 - ISTITUITO IL FONDO MUTUALISTICO PER LA COPERTURA DI DANNI CATASTROFALI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

Al comma 515 dell’articolo 1, si dispone che, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) recante « Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio », in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. Con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dovranno essere definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo dovranno essere definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo in questione - come disposto dal successivo comma 516 - sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata, a cui è autorizzata a partecipare la SIN – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.