info legacoop liguria

info legacoop liguria
logo info legacoop liguria
news sito aggiornato a Dicembre 2023
La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2018

La definizione agevolata delle controversie tributarie

Il Governo ha approvato ed emanato in data 23 ottobre u.s. (con entrata in vigore dal giorno successivo) il Decreto Legge 119/2018 che rappresenta il collegato fiscale alla manovra finanziaria che sarà presentata alle Camere nei prossimi giorni.

 

Fra le numerose misure presenti nel decreto fiscale che costituiscono la tanto pubblicizzata “pace fiscale” un provvedimento di possibile interesse per i contribuenti che hanno delle situazioni in contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria è rappresentato dalla cd. definizione agevolata delle controversie tributarie.

 

L’articolo 6 del decreto fiscale stabilisce al primo comma che “ le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio …, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

 

Per valore della controversia si fa riferimento all’art. 12, comma 2°, del D. Lgs. 546/1992 il quale prevede che “ … per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

 

Dunque, nell’ordinarietà dei casi la definizione agevolata comporta il versamento dell’intero importo dei tributi accertati, con la rinuncia da parte dell’Erario della pretesa sugli interessi e sulle sanzioni che sono collegati al tributo.

 

Fanno eccezione, introducendosi in tal modo una definizione maggiormente vantaggiosa per i contribuenti, i contenziosi con l’Agenzia delle Entrate in riferimento ai quali è intervenuta una pronuncia giurisdizionale contraria alla stessa Amministrazione finanziaria, a condizione che detta pronuncia (cioè, normalmente la sentenza delle Commissioni Tributarie, per i giudizi di merito) sia stata depositata entro la data del 24 ottobre u.s.(data di entrata in vigore del decreto fiscale).

 

In questi casi, la controversia tributaria può essere definita mediante il pagamento di un importo inferiore al valore della lite come individuato prima e più precisamente come segue: a) della metà (50%) del valore della lite, nel caso in cui la soccombenza da parte dell’Agenzia delle Entrate sia stata pronunciata nel primo grado di giudizio e non sussistono pronunce successive; b) di un quinto (20%) del valore della lite, nel caso invece che la medesima soccombenza sia stata determinata da una sentenza di secondo grado.

 

Nell’ipotesi di controversia relativa soltanto alle sanzioni non collegate al tributo accertato è prevista la possibilità di definizione agevolata mediante il versamento del 15% delle stesse a condizione che l’unica o l’ultima pronuncia del Giudice Tributario sia stata favorevole al contribuente; negli altri casi, la percentuale di definizione viene elevata al 40%.

 

Sono escluse dalla possibilità di definizione agevolata le controversie relative alle risorse proprie tradizionali UE, all’IVA riscossa all’importazione ed a quelle che si riferiscono alle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato.

 

La definizione agevolata avviene a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo della controversia tributaria, a due condizioni: la prima, riguarda il ricorso introduttivo che deve essere stato notificato alla controparte (Agenzia delle Entrate) entro la data del 24 ottobre u.s.; la seconda, invece, inerisce lo stato del giudizio tributario che alla data di presentazione della stessa domanda di definizione agevolata non deve essere concluso con pronuncia definitiva.

 

La domanda di definizione agevolata va presentata entro il 31 maggio 2019, in via autonoma per ciascuna controversia eventualmente sussistente, ed il relativo perfezionamento avviene con il pagamento degli importi dovuti, oppure con il versamento della prima rata, nel caso si opti per la rateizzazione. Sotto questo ultimo aspetto va rilevato che è possibile rateizzare gli importi dovuti sino ad un massimo di venti rate trimestrali (cinque anni). Il termine di pagamento delle rate successive alla prima ha quale scadenza il 31 di agosto, il 30 di novembre, il 28 febbraio ed il 31 di maggio di ciascun anno a decorrere dal prossimo anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del 1° giugno 2019. E’ esclusa la compensazione.

 

Infine va segnalato che dagli importi dovuti per la definizione agevolata si possono scomputare le somme versate a qualsiasi titolo dal contribuente nella pendenza del giudizio; viene però escluso il rimborso delle eventuali eccedenze dei versamenti effettuati a tale titolo provvisorio rispetto agli importi dovuti a seguito della definizione.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A cura di Gioacchino Dell’Olio