Ci viene chiesto periodicamente – da amministratori di cooperativa - quale può essere la massima durata in carica dei sindaci e degli amministratori.
Di fronte a questa ed altre analoghe questioni, in primo luogo, è sempre necessario verificare cosa dispone lo statuto sull'argomento.
Laddove lo statuto non disponesse nulla, ci si deve rimettere a eventuali disposizioni vincolanti fissati dalla legge (in particolare, dal codice civile), sapendo che per le cooperative, come noto, a seconda della specifica situazione, si fa rinvio alle norme sulle società per azioni piuttosto che alle norme sulle società a responsabilità limitata.
Il codice civile è molto chiaro per quanto riguarda la durata in carica degli organi di controllo.
Se la Cooperativa è in regime di SpA, in base all’articolo 2400, i sindaci “restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito”.
Se la cooperativa è in regime di srl il risultato non cambia: in base all’articolo 2477 “nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”.
Per quanto riguarda gli amministratori, se la cooperativa è in regime di SpA si applica l’articolo 2383 del codice civile che così recita: “Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica”.
Invece le norme del codice civile (in particolare l’art. 2475, intitolato “Amministrazione della società”) non contengono alcuna particolare disposizione in merito alla durata della carica dell'organo amministrativo delle S.r.l..
In tale situazione è pertanto opportuno che i soci disciplinino la durata in carica degli amministratori all'interno dell'atto costitutivo.
L'autonomia dei soci consente di stabilire una durata:
a) non superiore a tre esercizi (in analogia con quanto previsto per gli amministratori delle S.p.A.);
b) superiore ad un triennio;
c) a tempo indeterminato.
Tale impostazione è corroborata dalla seguente massima espressa dalla Corte di Cassazione: “In tema di società a responsabilità limitata, il mancato richiamo, in seno all'art. 2487 cod. civ., della norma di cui all'art. 2383, secondo comma, stesso codice (che stabilisce, per le società per azioni, un limite triennale alla durata in carica degli amministratori) assume, del tutto inequivocamente, il significato che, per tale tipo di società, il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la nomina degli amministratori, sicché tale nomina può legittimamente venir compiuta per un periodo superiore al triennio, ovvero a tempo indeterminato”. (Cass. 21 marzo 2000, n. 3312)