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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2022

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PREPOSTO

La L. 215/2021, di conversione con modifiche del D.L. 146/2021, può senz’altro considerarsi una miniriforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, specie per quanto riguarda le responsabilità del datore di lavoro e del preposto, che sono state “ridisegnate” con la modifica, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 D.Lgs. 81/2008.
Per il datore di lavoro, agli obblighi di cui all’art. 18 si aggiunge quello dell’obbligatoria individuazione del preposto o dei preposti “per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19”. Con l’ulteriore previsione che “i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività” affidategli: l'auspicio del legislatore potrebbe comportare infiniti scambi di vedute, considerato il generale stato di salute dell’economia e quello di molte imprese, ma tuttavia tale previsione pare ragionevole rispetto alle rinnovate responsabilità attribuite alla figura del preposto, rammentando che comunque occupa una posizione di garanzia all’interno del sistema antinfortunistico dell’azienda.
Inoltre, “il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”, nè da parte del datore di lavoro, nè dei colleghi, previsione che assume particolare valenza considerati i nuovi obblighi che gli sono imposti.

Prima della riforma, al preposto competeva il “solo” obbligo di sovrintendere e vigilare sul rispetto delle norme antinfortunistiche nell’area sottoposta al suo controllo, quindi di informare il datore di lavoro circa il persistere delle violazioni di tali norme da parte dei lavoratori. Con la riforma, invece, il preposto deve direttamente e attivamente contrastare le condotte imprudenti e pericolose dei colleghi, ossia, è tenuto a:

  • rilevare le condotte non conformi agli obblighi normativi e/o alle regole aziendali;
  • intervenire per correggere azioni o prassi lavorative imprudenti, pericolose, negligenti o comunque non conformi alle istruzioni impartite;
  • fornire le necessarie indicazioni di sicurezza, in conseguenza di rilevate irregolarità.

Qualora le disposizioni impartite non vengano attuate o la loro inosservanza dovesse persistere, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
E ancora, “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”, il preposto, se necessario, deve interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. Ne consegue che il controllo, oltre alle condotte non conformi, è esteso anche alle carenze organizzative e alle condizioni di pericolo, con l’attribuzione del potere-dovere di sospendere l’attività e segnalare ai superiori le deficienze o situazioni che rendono rischioso il proseguimento delle attività lavorative.

Vale precisare che il mancato rispetto dei nuovi obblighi comporta per il preposto un’ammenda da € 400 a € 1.200. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 3538/2022) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un preposto, condannato nei primi 2 gradi di giudizio per lesioni colpose, riconoscendo la sua responsabilità per non avere verificato (violazione dell’obbligo di vigilanza) il cattivo funzionamento di un macchinario e il conseguente suo utilizzo con modalità non corrette, situazioni che hanno favorito l’infortunio.