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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2018

Le prestazioni occasionali dopo il Decreto Di Maio

Per le prestazioni occasionali v’è una serie di novità introdotte dal c.d. Decreto Dignità (D.L. 87/2018), trasformato in legge 96/2018.

 

In particolare, l'art. 2-bis ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina contenuta nell'art. 54-bis D.L. 50/2017, convertito con modifiche in Legge 96/2017.

 

Rimane il limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), ma la vecchia formulazione dell'art. 54-bis, c. 8 prevedeva che  i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da alcune particolari categorie di soggetti (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitari; persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 14.09.2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione –REI- ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) potessero essere computati nella minor misura del 75%, mentre ora è stato stabilito che ciò può avvenire solo a condizione che i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, autocertifichino la propria condizione.

 

Inoltre, per il settore agricolo, è stato introdotto per il prestatore l'obbligo di autocertificare la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

 

Infine, la norma precedente prevedeva il divieto del ricorso alle prestazioni occasionali per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La legge 96/2018, ora, ha introdotto una deroga per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, anche se limitata alle attività lavorative rese dai soggetti di cui al già citato comma 8 e a condizione che le medesime aziende abbiano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.