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Ed. Giugno 2021

LEGGE N. 69/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni 1”)

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 (Supplemento Ordinario n. 21), la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (c.d. “Decreto Sostegni 1”).

Il provvedimento - in vigore dal 22 maggio 2021 - è suddivisi in 5 Titoli:

  1. Sostegno alle imprese e all'economia - Contributi a fondo perduto, sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche (articoli da 1 a 6-novies);
  2. Disposizione in materia di lavoro  Misure di integrazione salariale (articoli da 7 a 19);
  1. Salute e sicurezza (articoli da 19-bis a 22-bis);
  2. Misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali (articoli da 23 a 30-sexies);
  3. Altre disposizioni urgenti, che riguardano l'attività didattica, l'università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità (articoli da 31 a 43).

Diverse sono le novità che hanno arricchito l’impianto originario del provvedimento. Ne citiamo alcune. 1. Contributo a fondo perduto per le startup (art. 1-ter)

Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000,00 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del decreto (Contributo fondo perduto Decreto Sostegni) in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1 (ad esempio, il tetto di fatturato).

2. Rivalutazione beni d’impresa nei settori alberghiero e termale (art. 5-bis)

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

3. Abolizione canone RAI 2021 per le strutture ricettive (art. 6, comma 5)

Per l’anno 2021 non è dovuto il canone di abbonamento RAI dalle strutture ricettive e da quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore.

4. Canoni di locazione non percepiti (art. 6-septies)

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

5. Imposta di bollo (art. 10-bis)

L’articolo 10-bis, inserito in fase di conversione in legge, dispone - per il solo anno 2021 - l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 (in materia di alternanza tra studio e lavoro).

 

Per scaricare il testo del D.L. n. 41/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

Per consultare una scheda di lettura approfondita dell’intero provvedimento clicca qui.