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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2019

Licenziamento per g.m.o. ed onere di repĂȘchage in capo al datore di lavoro

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.

 

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23789 del 24.09.2019.

 

Il caso riguardava la seguente situazione: una cooperativa, che aveva vinto un appalto per la gestione di servizi bibliotecari, ha licenziato un lavoratore, impegnato in un precedente appalto oramai terminato, affermando che non aveva le caratteristiche professionali adatte per essere impiegato nuovamente.

 

La Cassazione ha condannato la cooperativa alla reintegra del posto di lavoro, in quanto la cooperativa non ha dimostrato che le caratteristiche del lavoratore non fossero adatte al nuovo appalto.