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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2020

Organo di controllo e cooperative

Di seguito si riepiloga in modo aggiornato lo stato dell’arte sull’argomento.

 

La disciplina relativa all'organo di controllo tradizionale ha segnato, con la riforma societaria del 2003, il compimento di un processo normativo iniziato con il d.lgs 220/02, distinguendo l'attività di vigilanza da quella della revisione legale dei conti.
 

Le coop in regime di SPA hanno sempre e comunque l'obbligo di munirsi del controllo contabile (Revisore o società di revisione)

 

Per quanto riguarda invece l'attività di vigilanza (organo di controllo), l'art. 2543 c.c. stabilisce “l’obbligo della nomina del Collegio Sindacale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi”.

 

A norma dell’art. 2409-bis, la Cooperativa può liberamente optare per il cumulo del controllo contabile in capo al collegio sindacale (Controllo di gestione + Controllo contabile), ed in tale caso tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.   

 

Per quanto riguarda le cooperative in regime di SRL invece lo statuto può prevedere che solo ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2477 c.c. la Cooperativa debba procedere alla nomina dell’organo di controllo, che può essere anche costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali dei conti: il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

 

Il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ha statuito che i nuovi parametri contenuti nell'art. 2477 del c.c. modificato dall'art. 379 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza si applicano anche alle società cooperative.

 

Si ricorda che i nuovi parametri previsti dall’art. 2477 c.c., così come modificati dal Decreto Sblocca cantieri, sono i seguenti:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20

e che l'obbligo di nominare l'organo di controllo scatta se per due esercizi consecutivi viene superato anche solo uno dei tre parametri poc'anzi citati.

 

Un emendamento di legge al decreto Milleproroghe prevede che, per Srl e cooperative, l'obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore debba essere verificato in relazione al superamento dei limiti negli esercizi 2018 e 2019.


L'emendamento modifica l'art. 379, c.3, 1° periodo del Codice della Crisi, rispetto alle previsioni ex art. 2477 C.C., cc. 2 e 3.


Pertanto, la nomina dovrà essere effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 e il primo bilancio da assoggettare a revisione è quello relativo all'esercizio che si chiuderà il 31.12.2020.